MASSIMA
La tutela dello skyline, laddove prevista, comporta la conservazione dello scenario frastagliato che connota un particolare profilo urbano e non certo la sua eliminazione come accadrebbe qualora fosse consentita la uniformazione delle altezze e la conseguente creazione di vere e proprie barriere murarie che stravolgerebbero il profilo edilizio esistente di una città o di un centro storico: ne consegue che deve essere annullato il permesso di costruire concesso dal Comune sulla base di un’interpretazione non consentita che ha portato ad autorizzare l’impugnata sopraelevazione che non avrebbe, invece, dovuto essere consentita.
ARTICOLO
Impossibile sopraelevare fino all’altezza degli altri edifici perché si toglie la vista sul mare ai vicini
Sì al ricorso nonostante la visuale sia preclusa a una sola finestra dell’appartamento: sbaglia il Comune in quanto lo skyline si tutela conservando lo scenario frastagliato disegnato dai palazzi
Stop al permesso di costruire perché nella città costiera non si può sopraelevare l’edificio allineandosi all’altezza dei fabbricati preesistenti: così si toglie la veduta sul mare ai fabbricati vicini, mentre il piano strutturale del Comune prevede uno sviluppo urbanistico compatibile con le bellezze del litorale. Inutile dedurre la legittimità del titolo rifacendosi alla tutela dello skyline, che invece si protegge conservando lo scenario frastagliato di edifici che si staglia all’orizzonte. È quanto emerge dalla sentenza 154/18, pubblicata dalla terza sezione del Tar Toscana.
Senza barriera
Accolto il ricorso del confinante che riesce a bloccare i lavori. E ciò anche se è una sola finestra del suo appartamento che avrebbe la visuale “impallata” dal palazzo in costruzione (al momento il dirimpettaio ha un fabbricato con un piano solo). Il progetto è già cambiato una volta: da quattro piani si scende a tre e dalla copertura spiovente si passa a quella piana a terrazza. Ma il danno resta, perché è sbagliata l’interpretazione offerta dal Comune del piano strutturale, che opera in regime di salvaguardia fino all’approvazione del regolamento urbanistico. Né conta la presunta interpretazione autentica contenuta nella delibera consiliare poi adottata, per quanto non impugnata. Lo skyline è in sintesi il profilo che la sequenza di edifici disegna sulla sfondo del cielo. E la tutela non si appresta consentendo di edificare fino alla linea ideale costituita dai fabbricati esistenti perché in tal modo si creano soltanto «barriere murarie», mentre il tratto caratteristico del paesaggio è costituito proprio da edifici di altezza ineguale. All’amministrazione locale non resta che pagare le spese di giudizio.
Dario Ferrara
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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