Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn caso di progressioni orizzontali con decorrenza 01/01/2023 a seguito di probabile stipula del contratto integrativo per l'anno 2023 nel mese di settembre, per i mesi antecedenti al 01/04/2023 (entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale) deve essere corrisposto il differenziale stipendiale previsto dal CCNL Funzioni Locali 2019/2021 (sottoscritto in data 16/11/2022) oppure la "vecchia" PEO?
L’art. 14, c. 3, CCNL 16 novembre 2022 dispone:
“3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).”
L’ARAN ha rilevato (orientamento applicativo CFL183):
"Si conferma che, nella nuova disciplina di cui all’art. 14, comma 3, del CCNL 16.11.2022, a differenza di quanto previsto all’art. 16 comma 7 del CCNL 21.05.2018, la decorrenza di attribuzione della progressione economica non può che essere il 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del CCI. Gli enti devono pertanto avere la necessaria copertura finanziaria dell’anno di competenza di risorse stabili del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del nuovo CCNL.”
Inoltre, sempre l’ARAN ha specificato (orientamento applicativo CFL185)
“L’art. 13, comma 4, recita testualmente: “Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”. Pertanto, le progressioni economiche disciplinate da un contratto integrativo sottoscritto dopo il 16 novembre 2022 (data di sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL), ma prima del 1° aprile 2023 (data di applicazione del nuovo ordinamento professionale), vanno effettuate sulla base del previgente ordinamento professionale."
Inoltre, l’art. 14, c. 1, CCNL 2019-2021 precisa:
“La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell’allegata Tabella A”.
Se ne deduce che le progressioni ex art. 14, CCNL 16 novembre 2022, disciplinate da un contratto integrativo sottoscritto dopo il 1° aprile 2023:
- decorrono dal 1° gennaio 2023;
- sono effettuate sulla base del nuovo ordinamento professionale;
- devono prevedere fin dalla data di decorrenza l’applicazione dei differenziali stipendiali previsti dalla Tabella A allegata al CCNL 2019-2021.
8 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6294, sintomo n. 6399
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34203
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RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
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