Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn coltivatore diretto ha un agriturismo.
Nel 2019 trasforma il fabbricato A07 (la sua abitazione principale) in D10 mantenendo il C02 e C06.
I due fabbricati C è possibile considerarli ancora pertinenze?
La TARI la versa come uso domestico un componente.
Nel 2020 chiede esenzione per aiuti di Stato per lo stesso fabbricato D10.
Gli aspetta?
Si premette che a proposito del riconoscimento del carattere di ruralità degli immobili ai fini fiscali, le disposizioni principali sono contenute nel D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.
In merito alle costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola, i requisiti da soddisfare per il riconoscimento del carattere di ruralità sono riportati al comma 3-bis dell'art. 9.
“3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: (…)
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; (…)”.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato nella risposta all’interpello n. 369/2019 che:
“A differenza di quanto previsto per gli immobili destinati ad abitazione, il comma appena citato non prevede esplicitamente alcun requisito soggettivo e si limita ad elencare, come requisito oggettivo, le destinazioni degli immobili che possono essere riconosciuti rurali, dopo aver richiamato il concetto di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile. (…)
Pertanto, in relazione agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola, si deve accertare che esista l’azienda agricola, ossia deve essere riscontrata la presenza di terreni e costruzioni che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola.”
Oltre al D10, pertanto, anche il C2 e il C6 saranno immobili “rurali”, se e in quanto siano correlati alla produzione agricola. Tale correlazione dovrà essere dimostrata dal contribuente.
Si veda, in questo senso, Corte di Cassazione n. 28135/2019 (applicabile anche all’IMU):
“Va in primo luogo, qui ribadito l’orientamento di legittimità in tema di ICI dei fabbricati rurali secondo cui, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicché l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); – per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’ICI (…)”.
Per quanto riguarda la TARI, si rileva che le attività agricole e connesse di cui all’art. 2135 del Codice civile, per effetto della disciplina introdotta dal D.lgs. n. 116/2021, producono esclusivamente rifiuti speciali che, in quanto tali, non possono essere conferiti al pubblico servizio.
L'art. 1, c. 649, L. n. 147/2013 dispone:
"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (…)”.
Ne segue che sulla superficie complessiva dell’agriturismo nulla è dovuto a titolo di TARI, poiché allo smaltimento deve provvedere l’imprenditore agricolo.
8 Settembre 2023 Massimo Monteverdi
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Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
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