Congedo parentale per padre dipendente pubblico e madre dipendente privata e fruizione in contemporanea
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente ha avuto una gravissima patologia improvvisa, ed è assente per malattia, una volta uscito dall’ospedale, il dipendente sarà ricoverato presso una struttura di riabilitazione, si chiede se occorre un ulteriore certificato del medico di famiglia o è sufficiente la dimostrazione del ricovero prima in ospedale poi in struttura, se il dipendente può usufruire della Legge 104 ed i diritti dello stesso.
In relazione ai quesiti posti, si rileva quanto segue:
1) L’art. 44, c. 11, CCNL 16 novembre 2022 dispone:
“11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.
In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10."
Servono dunque due attestazioni:
- la prima del medico curante per giustificare il perdurare dello stato di malattia e l’incapacità lavorativa, da rinnovare in base alla durata del periodo di riabilitazione;
- la seconda, a conclusione del periodo di riabilitazione, da parte della struttura riabilitativa.
2) Per ottenere i benefici della L. n. 104/1992 è necessario richiedere (a cura del lavoratore oppure del datore di lavoro) una visita all’apposita Commissione medica presso la competente ASL.
Se dal verbale provvisorio stilato dalla Commissione risultasse la presenza di un’invalidità sufficiente a richiedere permessi e congedi ex L. 104/1992, il dipendente li potrà chiedere fin da subito al datore di lavoro, in attesa di ricevere la comunicazione ufficiale da parte dell’INPS.
3) Come indicato al punto 1), il lavoratore rimane in malattia e percepisce il trattamento economico previsto per tutto il periodo di comporto, ai sensi dell’art. 48, c. 11, CCNL 16 novembre 2022 che prevede per i primi dieci giorni di assenza l’erogazione del solo trattamento economico fondamentale e, a seguire:
“a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sui definizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1”.
Quanto al trattamento accessorio, i premi correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.
6 settembre 2023 Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
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