Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 29 gennaio 2018, n. 605

Servizi Comunali Cause e liti
di Alberici Debora
09 Febbraio 2018

MASSIMA

La giurisprudenza amministrativa (da ultimo: Cons. Stato, IV, 5 gennaio 2018, n. 62) distingue tra diffide “in senso stretto” ed atti che, ancorché formalmente qualificati come diffide, sono tuttavia costitutivi di effetti giuridici sfavorevoli per i destinatari. Secondo questa giurisprudenza le diffide in senso stretto consistono nel formale avvertimento indirizzato ad un soggetto, tenuto all’osservanza di un obbligo in base ad un preesistente titolo, di ottemperare all’obbligo stesso, e non hanno carattere novativo dell’obbligo preesistente. Questa tipologia di diffida ha dunque la funzione di assegnare al destinatario un termine per conformarsi al medesimo obbligo, il cui inutile decorso costituisce presupposto per l’adozione di ulteriori provvedimenti sfavorevoli. Da ciò consegue che le diffide in senso stretto, proprio per il loro carattere ricognitivo di obblighi che l’amministrazione assume come preesistenti e per il fatto di non vincolare la successiva azione amministrativa, non sono immediatamente lesive della sfera giuridica del destinatario e dunque non autonomamente impugnabili.

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