Ferie e permessi spettanti al segretario generale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
09 Settembre 2023

Si chiede di conoscere i giorni di ferie annui nonché i permessi retribuiti annui spettanti al Segretario Generale.

Risposta

In relazione al congedo ordinario, ai sensi dell’art. 20, cc. 1-2, CCNL 16 maggio 2001:

1. Il segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui all’art. 41.

2. Il segretario assunto al primo impiego presso la pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente contratto, ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio al segretario spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.”

permessi retribuiti sono disciplinati dal successivo art. 21:

1. Il segretario ha diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4 della legge n.53/2000; per i casi di lutto del coniuge, di un parente o del convivente trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo.

2. Il segretario può assentarsi anche nei seguenti casi:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento professionale facoltativo: giorni otto all'anno;

b) lutti per coniuge, per parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nonché per decesso del convivente stabile: giorni tre consecutivi per evento; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal segretario;

c) particolari motivi personali o familiari: 3 giorni all’anno.

3. Il segretario ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

4. Le assenze di cui ai commi 2 e 3 possono cumularsi nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi di assenza al segretario spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione cui all’art. 41.

6. Le assenze previste dall’art.33, comma 3, della legge n.104/1992, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

7. Il segretario ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione, ivi compresa la partecipazione alle riunioni degli organismi di gestione dell’Agenzia nazionale e delle Sezioni regionali.

8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario."

6 settembre 2023          Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6286, sintomo n. 6391

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