In base al vigente Codice d.lgs. n. 36/2023 costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.
Il rilascio del Durc avviene di norma entro 30 giorni dalla richiesta, trascorso tale termine si forma il cd. “Silenzio assenso”: si ha una sorta di “atto autorizzativo virtuale”.
Il termine di 30 giorni può essere sospeso dall’ente previdenziale una sola volta, e per un massimo di 15 giorni, per esigenze istruttorie o per invito alla Ditta a regolarizzare la posizione.
La risposta "DURC in verifica" in genere sta a significare che gli uffici stanno verificando i dati e spesso preannuncia qualche irregolarità.
Decorsi i suddetti termini, si può procedere mediante previsione di annullamento d’ufficio in caso di DURC risultante irregolare, una volta acquisito, salve le responsabilità dell’operatore eventualmente ammesso all’aggiudicazione ed alla stipulazione contrattuale, ai sensi degli articoli 17 e 18 del Codice, sulla base di una autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva previsti per la partecipazione alla procedura e l’aggiudicazione dell’appalto.
6 settembre 2023 Eugenio De Carlo
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