MASSIMA
La norma di cui all’art. 112, terzo comma c.p.a., come ribadito da costante giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, VI, 20 novembre 2017, n. 5339), va interpretata nel senso che in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel decisum della sentenza da eseguire.
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Tar Sicilia, Sezione I, sentenza n. 1070/2025
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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