Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
QuesitiDi recente nel nostro ente un dipendente è stato ammonito verbalmente dal responsabile dell'area competente poiché postava sui social durante l'orario di servizio. Come si può procedere a livello disciplinare per evitare il perpetrarsi dell'azione lesiva nei confronti della P.A.? Il dipendente continua nonostante il richiamo.
In linea generale, il dipendente pubblico ha il dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del DPR n. 62/2013, ha il dovere di rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione, adeguando il proprio comportamento ai principi del rapporto di lavoro pubblico e al codice di comportamento dell’ente di appartenenza.
Con il DPR n.81 del 13 giugno 2023, è stato aggiornato il testo del DPR n. 62/2013 e, a partire dal 14 luglio, è entrato in vigore il nuovo regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dando attuazione all’articolo 4 del D.L. 36/2022. Il nuovo novellato normativo ha introdotto disposizioni specifiche inerenti il corretto utilizzo dei social media da parte dei dipendenti pubblici, il cui non rispetto può determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari.
È bene ricordare che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento (ex art. 54 del D.Lgs n.165/2001), compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare ed è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
Sulla base della gravità dell’infrazione commessa, fermi restando i principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni rispetto alle infrazioni, il dipendente può andare incontro a:
La normativa di riferimento che ha per oggetto l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ovvero l’esercizio del potere disciplinare nel pubblico impiego, è contenuta nell’art. 2106 del codice civile, nell’art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), e negli artt. da 54 a 55 septies del D.Lgs. 165 del 2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.
L’art. 55, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, rubricato Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative, richiama, infatti, in primo luogo l’applicazione dell’art. 2106 c.c. che è fondamentale per l’affermazione del principio di proporzionalità fra infrazione e sanzione. La definizione delle sanzioni, invece, è demandata alla contrattazione collettiva nel cosiddetto codice disciplinare.
Il codice disciplinare, recante l’indicazione delle sanzioni e delle infrazioni (determinate dai contratti collettivi) è pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione ed equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
L’art. 55 quater, comma 1, lett. f-bis), D.Lgs. 165/2001, ricorda che nel caso di “gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento”, ferma restando la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento.
Può essere utile richiamare l’art. 55 bis dello stesso decreto, secondo cui “[…] Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.” e, inoltre, “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.”
In conclusione, come spunto di approfondimento ulteriore, si ricorda che nell’art.11-ter, comma 4, del DPR 62/2013, recentemente introdotto dal DPR n. 81 del 13 giugno 2023, è stata inserita anche la possibilità da parte dell’Amministrazione di dotarsi della cosiddetta “social media policy”.
Nello specifico, la norma recita: “le amministrazioni si possono dotare di una “social media policy” per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la “social media policy” deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni”.
5 settembre 2023 Ylenia Daniele
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