Decorrenza della negoziazione assistita

Risposta della Dott.ssa Grazia Benini

Quesiti
di Benini Grazia
07 Settembre 2023

Si chiede se l’accordo di negoziazione assistita decorra dalla data del primo atto di negoziazione (che talvolta gli avvocati mandano unitamente alla documentazione) o da quella della vidimazione da parte della procura. La circolare 16/2014 dispone che l’accordo debba decorrere dalla "data certificata" negli accordi stessi ma non chiarisce il mio dubbio.

Risposta

Il Visto della procura è condizione di validità della negoziazione assistita da cui quindi decorreranno gli effetti.

Il comma quattro dell’art. 6 del DL 132/2014 precisa che “L'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis,  i  procedimenti  di  separazione personale, di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  di scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle  condizioni  di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del  matrimonio,  nonché'  i  procedimenti  per  la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni  non economicamente autosufficienti e per  la  modifica  delle  condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la  loro modifica. Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5”.

A volte gli avvocati trasmettono sia il testo dell’accordo preliminare sia l’accordo finale munito delle certificazioni di cui all’art. 5 del decreto citato e sarà quest’ultimo che, se munito del previsto visto o autorizzazione, sarà oggetto di trascrizione.

5 Settembre 2023          Grazia Benini

 

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