Metratura massima tettoie a piano terra nella regione Sicilia

Risposta dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
07 Settembre 2023

Quanti mq di tettoie si possono fare a piano terra in Sicilia in riferimento all'art.20 della legge regionale 4/2003?

Risposta

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con il parere n. 275/2020 (allegato alla presente risposta), è stato affermato chelimitatamente alla Regione siciliana, le chiusure di “terrazze” e “verande”, di superficie inferiore a 50 m², non necessitano di autorizzazione o di concessione purché “precarie” e purché venga rispettata la procedura dettata dalla stessa norma”, ossia l’art. 20 della LR Sicilia n. 4/2003.

Nel citato parere i giudici hanno riportato il testo dei commi 1, 3 e 4 della norma:

«1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo. 2 … (omissis) … 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa. 4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private. […]».

Come si vede, il comma 4 del citato art. 20 assimila le tettoie alle verande: di conseguenza, il limite dei 50 mq vale anche per le tettoie.

5 settembre 2023          Mario Petrulli

 

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