Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiTenuto conti dei pareri Aran CFL86 e CFL58 si chiede se sia possibile dare attuazione ad un accordo integrativo che disciplinava le somme da destinare a finanziamento della previdenza integrativa del personale della polizia locale ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 285/1992 posto che ARAN specifica che in materia non esiste alcuna delega negoziale nazionale alla contrattazione di secondo livello.
L’art. 98, CCNL 16 novembre 2022 dispone: “1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; (…)
2. Fermo restando l’obbligo generalizzato di destinazione - a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 - di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data.”
L’ARAN concludeva l’orientamento applicativo CFL-86 con questo inciso: “Spetta, pertanto, al singolo ente, sulla base di proprie autonome determinazioni, la definizione della disciplina di dettaglio per l’applicazione delle previsioni del citato art. 56-quater, lett. a) del CCNL del 21.5.2018, anche per quanto attiene ai profili meramente regolativi e gestionali della stessa.”
Nulla vieta dunque che l’ente approvi un apposito regolamento per l’applicazione dell’art. 98, CCNL 16 novembre 2022 (che ha sostituito l’art. 56-quater, CCNL 21 maggio 2018), ma tali previsioni dovranno essere necessariamente coerenti con la disposizione contrattuale (in primis, in riferimento al conferimento obbligatorio al Fondo Perseo Sirio).
Quanto a un accordo integrativo, si rammenta che tra le materie oggetto di contrattazione integrativa (art. 7, CCNL 16 novembre 2022) non vi è la disciplina per l’applicazione dell’art. 98.
Trattandosi di un elenco tassativo, tale applicazione rimane esclusa dalla contrattazione stessa.
4 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6276, sintomo n. 6382
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