Cassazione Civile, Sezione III - ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482

Servizi Comunali Cause e liti
di Sabia Emiliana
09 Febbraio 2018

MASSIMA

Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'articolo 2051 Cc, allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico.

 

ARTICOLO

 

Il Comune evita i danni al locale allagato solo con dati certi sul nubifragio che provano il fortuito

La responsabilità ex articolo 2051 Cc per il malfunzionamento delle fogne può essere evitata solo con rilevamenti pluviometrici che dimostrano come le piogge fossero imprevedibili ed eccezionali

 

Se imprevedibili ed eccezionali, le precipitazioni atmosferiche integrano il caso fortuito ai sensi dell’articolo 2051 Cc da accertare con dati scientifici (dati pluviometrici). È quanto ha sancito la Cassazione con l’ordinanza 2482/18, depositata oggi dalla terza sezione civile. Il Palazzaccio accoglie il primo motivo di ricorso della titolare di una ditta individuale che citava in giudizio l’Anas, il Comune e una società di trasporti per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dei forti temporali che per due giorni avevano messo a dura prova la città. A causa degli eventi atmosferici, l’immobile della ricorrente si allagò del tutto perché inadeguato era il sistema di raccolta e smaltimento delle acque. Secondo il tribunale che rigettava l’istanza risarcitoria, le precipitazioni erano di tale intensità ed eccezionalità da doversi inquadrare nel caso fortuito ai sensi dell’articolo 2051 Cc. Inoltre, altro aspetto che portava a escludere il risarcimento dei danni era la circostanza che il sistema di smaltimento aveva sempre funzionato fino ai due eventi, elemento che rafforzava il carattere dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità. La titolare a quel punto impugna la sentenza lamentando che il tribunale aveva attribuito agli eventi tali caratteri sulla scorta di delibere regionali del tutto generiche e nemmeno utilizzabili come indizio o argomento di prova.

In Cassazione, la decisione cambia e il primo motivo di ricorso trova ingresso. Al termine di un lungo ragionamento sulla responsabilità da custodia e il caso fortuito, la terza sezione civile stabilisce il seguente principio di diritto: «Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’articolo 2051 Cc, allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico». Il collegio cassa con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo esame.

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