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ISTAT – 9 maggio 2025
MASSIMA
Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'articolo 2051 Cc, allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico.
ARTICOLO
Il Comune evita i danni al locale allagato solo con dati certi sul nubifragio che provano il fortuito
La responsabilità ex articolo 2051 Cc per il malfunzionamento delle fogne può essere evitata solo con rilevamenti pluviometrici che dimostrano come le piogge fossero imprevedibili ed eccezionali
Se imprevedibili ed eccezionali, le precipitazioni atmosferiche integrano il caso fortuito ai sensi dell’articolo 2051 Cc da accertare con dati scientifici (dati pluviometrici). È quanto ha sancito la Cassazione con l’ordinanza 2482/18, depositata oggi dalla terza sezione civile. Il Palazzaccio accoglie il primo motivo di ricorso della titolare di una ditta individuale che citava in giudizio l’Anas, il Comune e una società di trasporti per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dei forti temporali che per due giorni avevano messo a dura prova la città. A causa degli eventi atmosferici, l’immobile della ricorrente si allagò del tutto perché inadeguato era il sistema di raccolta e smaltimento delle acque. Secondo il tribunale che rigettava l’istanza risarcitoria, le precipitazioni erano di tale intensità ed eccezionalità da doversi inquadrare nel caso fortuito ai sensi dell’articolo 2051 Cc. Inoltre, altro aspetto che portava a escludere il risarcimento dei danni era la circostanza che il sistema di smaltimento aveva sempre funzionato fino ai due eventi, elemento che rafforzava il carattere dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità. La titolare a quel punto impugna la sentenza lamentando che il tribunale aveva attribuito agli eventi tali caratteri sulla scorta di delibere regionali del tutto generiche e nemmeno utilizzabili come indizio o argomento di prova.
In Cassazione, la decisione cambia e il primo motivo di ricorso trova ingresso. Al termine di un lungo ragionamento sulla responsabilità da custodia e il caso fortuito, la terza sezione civile stabilisce il seguente principio di diritto: «Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’articolo 2051 Cc, allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico». Il collegio cassa con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo esame.
ISTAT – 9 maggio 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile - Ordinanza 2 maggio 2025, n. 1140
Risposta di Ambrogio Fichera
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza 11 aprile 2025, n. 232, pubblicata il 7 maggio 2025
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