MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiConsiderato che l'art. 15 co. 1 lettera f) del C.d.S. vieta il deposito di rifiuti in strada, così come l'art 192 d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, T.U.A.) vieta l'abbandono e il deposito di rifiuti nel suolo e sul suolo, si chiede se nel rinvenire rifiuti lungo la strada sia più corretto applicare l'art. 15 co.1 lettera f) C.d.S. oppure l'art. 192 T.U.A., e se considerare la disposizione del Codice della Strada quale norma speciale rispetto al Testo Unico Ambientale.
L'art. 15, codice della strada, che vieta di depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie sulla strada e sue pertinenze, pone qualche problema di coordinamento con altre disposizioni che puniscono comportamenti analoghi.
Infatti, l'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, come il precedente n. 22/1997, vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti nel modo più ampio possibile e cioè sul suolo e nel suolo. Inoltre, l'art. 674 codice penale punisce chi getta in luogo pubblico o aperto al pubblico cose atte ad offendere, ad imbrattare o a molestare le persone.
In questo quadro normativo si può presumere che l’art. 15, codice della strada, specificamente concepita a tutela della sicurezza stradale, così come premesso dall'art. 1, codice della strada, si applichi per i rifiuti abbandonati sulla strada, diventando così una norma speciale rispetto a quella più generale del DLG n. 152/2006. Ma non si può neanche escludere, in assenza di specifiche pronunce in materia, che la stessa concorra invece con la citata norma più generale in quanto il fatto, che è sempre sanzionabile, assume una particolare gravità se compiuto su strada.
In termini sanzionatori si ricorda che l'art. 192, decreto legislativo n. 152/2006 prevede una sanzione pecuniaria più alta di quella dell'art. 15 codice della strada.
Con l'aggiunta degli artt. 232-bis e 232-ter al decreto legislativo 152/2006, operata dall'art. 40 della legge n. 221/2015, sono stati previsti due particolari casi di abbandono di rifiuti e cioè l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, (quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) e l'abbandono di mozziconi di sigarette e altri prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Per le corrispondenti infrazioni sono istituite le sanzioni di cui all'art. 255 c.1-bis del decreto legislativo n. 152/2006, prevalenti su quelle dell'art. 15, codice della strada, stante il loro minor peso sulla sicurezza stradale.
1 settembre 2023 Marco Massavelli
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