MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiSono un funzionario di polizia locale reparto polizia stradale e vorrei un vs chiarimento.
Abbiamo in zona un noleggiatore di golfcar che dal controllo della scia risulta avere il luogo di esercizio da tutt'altra parte, mentre in effetti staziona all'interno di un parco pubblico ed attende i turisti con i quali contratta in strada il noleggio...conoscendo il dpr di riferimento sembra di capire che si possa parcheggiare i veicoli anche sulla pubblica via ,ma come comportarsi verso il nostro suap?
Nella fattispecie riportata nel quesito non si rilevano violazioni delle norme vigenti in materia di noleggio senza conducente, con particolare riferimento all’Art. 84, rubricato “Locazione senza conducente”, del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e al D.P.R. 19-12-2001, n. 481 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente).
E’ fatto salvo ovviamente l’integrale rispetto di quanto previsto dal suddetto Articolo 84 del C.d.S., nonché dal D.P.R. 481/2001, con particolare riferimento al possesso di una rimessa rispondente alle previsioni di legge.
L’Articolo 1 del D.P.R. 481/2001 dispone che “L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività (ora SCIA) da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.”.
1 settembre 2023 Ambrogio Fichera
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