Sanzione supermercato vendita sottocosto senza indicazione quantitativo disponibile per ciascuna referenza prodotti sottocosto

Risposta di Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
05 Settembre 2023

Sanzione supermercato in materia di VENDITA SOTTOCOSTO perché: a) non avevano indicato in maniera chiara ed inequivocabile quantitativo disponibile per ciascuna referenza dei prodotti sottocosto presso l'esercizio commerciale art. 3, comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 218/2001(esempio 46.000 pezzi disponibili, cioè il numero di pezzi totale); b) non era stata indicata la percentuale di sconto ed il prezzo di vendita originario art. 15 comma 5 del D.lgs. n. 114/98. Chiedo parere in merito.

Risposta

Alla violazione di cui all’Articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 06/04/2001, n. 218, cioè l’effettuazione di una vendita sottocosto senza fornire al consumatore un’indicazione chiara ed inequivocabile del quantitativo disponibile per ciascuna referenza dei prodotti posti in vendita sottocosto nell’esercizio commerciale è applicabile, ai sensi dell’Articolo 15, comma 5, e dell’Articolo 22, comma 3, del Decreto legislativo 114/1998, la sanzione pecuniaria da € 516 a € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032).

Alla fattispecie è applicabile la sanzione accessoria dell’eventuale sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di particolare gravità o recidiva.

 

Alla violazione di cui all’Articolo 15, comma 5, e all’articolo 22, comma 3, del Decreto legislativo 114/1998, comportante l’omissione dell’indicazione dello sconto o il ribasso in percentuale sul prezzo normale di vendita relativamente ai prodotti esitati in sottocosto è applicabile la sanzione pecuniaria da € 516 a € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032). Non è applicabile alcuna sanzione accessoria.

 

Alla violazione di cui all’Articolo 15, comma 5, e all’articolo 22, comma 3, del Decreto legislativo 114/1998, comportante l’omissione dell’indicazione del prezzo di vendita originario delle merci vendute in sottocosto è applicabile la sanzione pecuniaria da € 516 a € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032). Non è applicabile alcuna sanzione accessoria.

31 agosto 2023       Ambrogio Fichera

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2720, sintomo n. 2792

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