Somme accertate da PNRR e applicazione dell’avanzo vincolato

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
05 Settembre 2023

Questo comune ha avuto assegnato l'importo di € 47.427,00, fondi PNRR, per il servizio di abilitazioni al cloud. Su detto finanziamento risultano impegnati definitivamente € 29.000,00.

Alla luce di quanto innanzi è corretto accertare l'importo impegnato, e cioè 29.000,00, e far confluire la differenza di € 18.427,00 in avanzo vincolato da leggi e principi contabili?

Risposta

In merito alle regole per l’accertamento e impegno della spesa, l’art. 15, c. 4, D.L. n. 77/2021 ha introdotto la possibilità di accertare le risorse del PNRR sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti. 

In base al punto 3.6 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta pertanto l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni.

Nel caso illustrato nel quesito, l’accertamento dei contributi è stato correttamente registrato nell’esercizio finanziario in cui era prevista l’erogazione da parte del soggetto erogatore.

Tale accertamento deve però essere pari all’importo erogato (euro 47.427,00).

Dal quesito si evincerebbe che l’ente spenderà solo una quota di euro 29.000 dell’intero contributo, dunque, dovrà impegnare solo quella cifra nell’esercizio 2023.

Si applica, per la differenza non impegnata, l’art. 15, c. 3, D.L. n. 77/2021:

3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”

Quindi, le somme vanno in avanzo vincolato e possono essere utilizzate anche dagli enti in disavanzo senza alcun limite.

Lo ha ribadito anche Arconet nella FAQ n. 48 dove si legge, tra l’altro:

Alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. (…)

Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011)."

1 settembre 2023          Massimo Monteverdi

 

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