Autenticazione di sottoscrizione e passaggio di proprietà di beni mobili registrati

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
02 Settembre 2023

In merito all'autenticazione di sottoscrizione per il passaggio di proprietà di beni mobili registrati previsti dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 – art. 7 (G.U. n.153 del 4 luglio 2006), chiedo conferma di quanto emerso dalla consultazione del sito della Direzione generale Territoriale del Nord Ovest e da quello di alcuni Comuni. Riporto schematicamente di seguito gli aspetti di cui si chiede conferma:

• L’atto di vendita viene redatto sul retro del CdP cartaceo;

• In caso di smarrimento del CdP è necessaria la presenza contestuale di venditore e acquirente e la formalità deve essere espletata presso il PRA;

• per i certificati digitali (CDPD) non è più possibile procedere all’autentica di firma poiché i Comuni non sono mai stati dotati degli strumenti per agire digitalmente sulla procedura di vendita (vedi sentenza del Consiglio di Stato n. 590/2019REG.PROV.COLL, pubblicata il 24 gennaio 2019, assunta proprio sulla base della valutazione di natura vincolante dell’atto, al fine di non vanificare l’evoluzione digitale della procedura e nel principio dell’unicità del documento stesso;

• Dal 1° gennaio 2020 il DU (Documento Unico del veicolo) ha sostituito il certificato di proprietà dell’auto e comprenderà anche la carta di circolazione. Con la nuova disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2020 le procedure sono state completamente digitalizzate e contestualmente, con il Decreto ministeriale 13/03/2019, è stata disposta l’abrogazione della modulistica prevista per l’immatricolazione, aggiornamento della carta di circolazione conseguente al trasferimento di proprietà dei veicoli nonché di altre procedure legate ai beni mobili registrati. Nel Comunicato ministeriale 19/04/2019 a firma del Ministero dei Trasporti, ACI e PRA, relativamente agli «atti nativi cartacei», le poche indicazioni presenti conducono direttamente alla competenza degli STA (sportello telematico dell’automobilista) per la dematerializzazione del documento (il vecchio CDP), con conseguente sottoscrizione, mediante tablet, da parte del venditore.

Il tutto verificato e controfirmato dal funzionario dello STA.

Risposta

Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente, per le formalità richieste dalla suddetta data in poi, il documento cartaceo. Una di queste formalità è proprio la vendita del mezzo. La stessa può avvenire con procedura totalmente telematica presso gli STA, oppure con procedura mista che vede ancora l'autentica di firma davanti ad un pubblico ufficiale (notaio o funzionario incaricato dal sindaco) e successiva registrazione della vendita al PRA.

Ritengo senz'altro possibile procedere all'autentica della sottoscrizione del venditore sul Certificato di Proprietà Digitale (CDP) quanto il venditore si presenta dinnanzi al funzionario incaricato dal Sindaco munito di un supporto cartaceo (prodotto dal PRA o dalle Agenzie STA) precompilato con i dati anagrafici dell'acquirente e del prezzo di vendita.

In alternativa è sempre possibile procedere alla compilazione di apposita dichiarazione di vendita (che dovranno preparare gli interessati) in cui il venditore Sig. Caio vende l’auto all’acquirente Sig. Tizio per il prezzo di Euro XX, così come avviene quanto il CDP è stato smarrito. Le due sottoscrizioni dovranno essere autenticate.

Successivamente il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98, entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, prevede la progressiva introduzione del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU), in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo (CDP cartaceo o CDPD digitale).

Il Documento Unico, entrato in uso dal 20 giugno 2020 è costituito dall’attuale modello di Carta di Circolazione nel quale sono annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo presenti nel Pubblico Registro Automobilistico. Il DU viene rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS).

 

Con il decreto dirigenziale 13 marzo 2019, n. 72, sono state completamente digitalizzate le procedure e nel contempo è stata disposta l'abrogazione della modulistica prevista per l'immatricolazione e aggiornamento della carta di circolazione conseguente al trasferimento di proprietà dei veicoli nonché di altre procedure legate ai beni mobili registrati.

Pur definendo l'intero processo di digitalizzazione, sia dal punto di vista normativo e sia per quello gestionale, nulla si prevede per i documenti cartacei ancora in uso. Con il COMUNICATO n. 1_prot. 12884 del 19-04-2019, a firma Ministero dei Trasporti, ACI e PRA sono state fornite le indicazioni del nuovo iter -definito come processo di avvicinamento all'entrata in vigore delle procedure esclusivamente digitali. Il testo, in particolare, si sofferma sul punto "atti nativi cartacei" e le poche indicazioni conducono direttamente alla competenza degli STA (Sportello Telematico dell'Automobilista) per la dematerializzazione del documento (il vecchio CDP), con conseguente sottoscrizione, mediante tablet, da parte del venditore. Il tutto verificato e controfirmato dal funzionario dello STA.

Con l'attivazione di queste nuove procedure nulla è stato previsto per adeguare gli strumenti operativi in dotazione ai Comuni che restano impossibilitati a rispondere alle istanze dei cittadini.

I cittadini in possesso del DU dovranno quindi rivolgersi esclusivamente presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) per la vendita del proprio veicolo.

1° settembre 2023         Andrea Dallatomasina

 

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