Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali - Anno 2024
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Circolare n. 65 del 4 luglio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUna dipendente dell'Area Servizi Finanziari e Servizi Sociali è stata autorizzata a svolgere attività di rilevazione ISTAT per il Censimento Permanente Popolazione e Abitazione Anno 2023 per lo stesso il Comune.
Si chiede se tale incarico debba essere dichiarato nel Portale Anagrafe delle Prestazioni, la banca dati relativa agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici del Dipartimento Funzione Pubblica, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001.
La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (del. n. 14/2009) ha rilevato quanto segue: “L’esercizio della funzione statistica per le autonomie locali è disciplinato dagli artt. 12 e 14 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché dagli artt. 2 e 6 del D. Lgs. 322/1989.
Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile e di statistica.
Ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Ne consegue che per l’ente comunale la resa del servizio statistico deriva da un obbligo previsto dalla legge, precettivo nell’an, discrezionale nel quomodo.
L’ufficio statistica del comune, o altra unità organizzativa equipollente, si integra con l’organizzazione del sistema statistico nazionale e svolge attività censuarie e di rilevazione per conto dell’ISTAT negli ambiti della propria competenza territoriale.”
Pertanto, secondo la Corte: “(…) la funzione statistica rientra nei compiti istituzionali del comune, da considerarsi organo censuario ricompreso nel sistema statistico nazionale; la resa del servizio è attività obbligatoria per la pubblica amministrazione locale, pur nell’ambito della propria potestà di autorganizzazione, cui far fronte mediante il ricorso alle prestazioni lavorative ordinarie svolte dal personale legato da rapporto di lavoro subordinato con l’ente.
A copertura delle spese sostenute per le operazioni di rilevazione statistica ordinarie e straordinarie, la legge determina in favore degli organi censuari un contributo forfettario.
Tale erogazione pubblica è allocata nei bilanci dell’ente e rientra nel computo complessivo delle spese di gestione, ivi comprese le spese per il personale, erogate a titolo di retribuzione per attività espletate dai dipendenti in conformità al rapporto di pubblico impiego."
Ne segue che l’incarico di rilevatore a dipendente comunale non rientra tra gli incarichi da comunicare attraverso l’anagrafe delle prestazioni: questi ultimi infatti sono solo quelli “non compresi nei compiti e doveri di ufficio”, come indicato appunto dall’art. 53, D.lgs. n. 165/2001.
31 agosto 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6267, sintomo n. 6373
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