Attribuzione di mansioni superiori e differenze stipendiali pregresse

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
04 Settembre 2023

In riferimento ad unità di personale assunta ex Lsu con profilo operaio nel 2003, con inquadramento cat. A, dal 2013 con profilo ausiliario assegnata alla ragioneria con mansioni per eseguire solo mandati e reversali, si chiede di avere un confronto normativo considerato che tale dipendente ha richiesto la differenza stipendiale con cat. C, e l'ufficio valuta l'accoglimento ma con cat. B e spostamento al settore mensa.

 

Risposta

Posto che, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, il dipendente in oggetto è oggi automaticamente inquadrato nell’Area degli operatori, si rileva quanto segue.

La declaratoria di area allegata al CCNL 16 novembre 2022 prevede per gli operatori lo svolgimento di “attività di supporto ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili.

L’area immediatamente superiore (Operatori esperti) riguarda invece "i lavoratori inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali.

L’attività di emissione di mandati e reversali è inserita nel processo di gestione delle entrate e delle spese, ed è effettuata seguendo direttive di procedura determinate, senza perciò l'uso di discrezionalità valutativa.

Pertanto, essa si può ritenere coerente con un profilo professionale dell’Area degli operatori esperti.

Premesso inoltre che le mansioni superiori possono essere solo quelle dell'Area immediatamente superiore a quella di appartenenza, osserviamo che è certamente esclusa l’applicazione della declaratoria dell’area ancora superiore, la quale riguarda personale che sia “chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative”, avendo “capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro”.

Detto questo, l’inquadramento giuridico del lavoratore resta quello dell’Area di appartenenza attuale (Operatori) e dunque il riconoscimento di mansioni superiori può essere ufficializzato con apposito provvedimento dirigenziale solo da ora in poi, non per il passato.

Poiché le mansioni superiori possono essere attribuite, ai sensi dell’art. 52, D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 8, CCNL 14 settembre 2000, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi solo qualora siano state già avviate le procedure per la copertura del posto vacante, l’ente valuti nel frattempo la possibilità di avviare una procedura di progressione tra le aree ex art. 13, cc. 6 e segg., CCNL 16 novembre 2022.

Per l’attività pregressa e le relative differenze stipendiali non può essere attivato nessun automatismo da parte dell’ente, lasciando a un eventuale contenzioso stabilire il diritto alla retribuzione della categoria immediatamente superiore.

L’art.  52, c. 5, D.lgs. n. 165/2001 infatti dispone: “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave."

30 agosto 2023              Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6264, sintomo n. 6370

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