Licenziamento disciplinare senza preavviso dipendente condannato per lesioni gravissime e calunnia, con pena accessoria interdizione

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
02 Settembre 2023

Un dipendente è stato condannato definitivamente ad anni 4 e mesi 6 di reclusione per lesioni gravissime a collega sul posto di lavoro e calunnia e pena accessoria interdizione temporanea per anni 5.

Si chiede di conoscere:

  1. obbligo del licenziamento senza preavviso? o è possibile altro esito? (i fatti penali risalgono al 2014)
  2. durante l'interdizione (ora è in carcere) nelle more del procedimento disciplinare, spetta il 50% del trattamento economico?
Risposta

Ferma restando la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ai sensi dell’art. 72, comma 9, CCNL funzioni locali 16.11.2022, “la sanzione disciplinare del licenziamento si applica […] senza preavviso per: […] b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;” ovvero “c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;”.

La fattispecie in esame, pertanto, rientra a pieno titolo tra i casi in cui il licenziamento disciplinare si dispone senza preavviso.

Per quanto riguarda il trattamento economico, l’art. 28, comma 3, del cod. penale dispone che l’interdizione temporanea dai pubblici uffici “priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze”.

I “predetti diritti”, cui fa riferimento il comma 3 dell’art. 28 cod. penale, sono elencati nel comma 2 e, tra questi, il n. 5 richiama espressamente il diritto alla percezione “degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico”.

È utile ricordare che il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà (art. 61, comma 1, CCNL funzioni locali 21.05.2018).

L’art. 61, inoltre, chiarisce al comma 7, che al dipendente sospeso spetta un’indennità pari al 50% della retribuzione, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

30 agosto 2023              Ylenia Daniele

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6261, sintomo n. 6367

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