Versamento degli oneri assicurativi per il sindaco in aspettativa non retribuita

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
01 Settembre 2023

Un Ente ritiene, sentita la sede Inail territoriale, che per il Sindaco in aspettativa debba essere versata anche l'Inail. Cita a proposito anche quanto scritto nell'art. 86 del D.Lgs 267/2000: "...è previsto che l'amministrazione locale provvede a proprio carico, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi...". La sede Inail non si è sbilanciata sull'importo della retribuzione su cui applicare il premio che, nel caso la risposta sia positiva, si ritiene debba corrispondere all'imponibile lordo su cui vengono pagati i contributi figurativi.

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Risposta

Si ritiene che l’ambito applicativo dell’art. 86, TUEL comprenda anche il versamento del premio INAIL a carico dell’amministrazione il cui Sindaco risulta in aspettativa non retribuita.

Il testo dell’articolo, come anche richiamato nel quesito, fa esplicito riferimento agli oneri “assicurativi”.

Questi ultimi possono senz’altro essere ricollegati al premio INAIL.

Per quanto riguarda la determinazione della retribuzione su cui calcolare il premio, si ritiene che, in assenza di istruzioni specifiche da parte dell’INAIL, sia possibile fare riferimento alle istruzioni diramate dall’INPS con circ. n. 119/2000 relative al versamento degli oneri previdenziali e assistenziali:

3.1.3 Retribuzione-parametro.

Per quanto attiene alla individuazione della retribuzione-parametro ai fini dell'adempimento dell'obbligo contributivo posto a carico dell'ente locale, permane l'applicabilità, anche nel nuovo regime previdenziale, dei criteri in precedenza indicati in relazione agli amministratori destinatari dell'applicazione del previgente art. 2, co. 3 della legge n. 816/1985, illustrati con circolari 13 del 18 gennaio 1995 e n. 157 del 29 luglio 1996. 

Pertanto gli enti locali interessati adempiranno l'obbligo contributivo posto a loro carico ai sensi dell'art. 26 della legge in oggetto sulla base di quanto indicato dall'art. 8, co. 8, della legge 23.4.1981, n 155commisurandolo alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.

In caso di mancata regolazione del trattamento economico dovranno essere prese in considerazione le retribuzioni fissate dai CCNL per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche (cfr. circolare n. 574 RCV dell'8 ottobre 1981)."

Inoltre, nella stessa circolare, l’INPS precisa:

3.1.4 Istruzioni procedurali.

Le contribuzioni previdenziali ed assistenziali per gli amministratori in aspettativa contemplati dall'art. 26, co.1, della legge in esame devono essere versate nella gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore in aspettativa. 

A tale riguardo l'amministrazione locale interessata dovrà richiedere presso la sede dell'Istituto territorialmente competente l'apertura di apposita posizione contributiva, con assegnazione del CSC e del codice ISTAT corrispondente al settore di inquadramento del datore di lavoro del dipendente chiamato a ricoprire l'incarico che dà diritto all’aspettativa. (…)

I datori di lavoro comunicheranno all'Ente locale l'ammontare delle retribuzioni di riferimento di cui al precedente punto 3.1.3, le aliquote contributive dovute e i codici di comunicazione del mod. DM10/2. (…)."

29 agosto 2023              Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6258, sintomo n. 6364

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