Enti locali: le nuove norme su reclutamento, organizzazione e rafforzamento contenute nel decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – 22 maggio 2025
Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiIn merito all'organizzazione da parte dell’Ente di un evento è stata trovata un'azienda di noleggio gonfiabili, tra le attrazioni proposte ve ne sono due senza codice identificativo, in quanto non hanno le caratteristiche di scivolata/salto, senza collaudo e altra documentazione, si chiede di avere riferimenti normativi in merito.
L'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, ricomprende in generale i giochi gonfiabili tra le medie attrazioni dello spettacolo viaggiante. Non risultano esistere diverse diposizioni o classificazioni per le attrazioni gonfiabili citate nel quesito.
Per la suddetta tipologia di attrazioni il D.M. Ministero Interno 18-5-2007, recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.” prevede la seguente procedura:
“Art. 4. Registrazione e codice identificativo delle nuove attività.
1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune (6).
2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:
a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
b) copia del libretto dell'attività.
3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:
a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;
b) identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione
5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.
5-bis. Limitatamente alle «piccole attrazioni» di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai «balli a palchetto (o balere)» di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai «teatrini di burattini (o marionette)» di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle «arene ginnastiche» di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.
5-ter. Omissis…..
6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.”.
Ad ogni buon conto, come si evince dal comma 5-bis del citato Articolo 4 del D.M. 18/05/2007, la registrazione è richiesta anche per le piccole attrazioni, ma in questo caso il parere della Commissione di Vigilanza è sostituito da una asseverazione di tecnico abilitato.
A prescindere dagli accordi tra Comune ed esercente, per le suddette attrazioni, successivamente alla registrazione o acquisita la registrazione effettuata da altro comune, dovrà essere rilasciata al gestore autorizzazione all’esercizio dell’attività ai sensi dell’Art. 69 T.U.L.P.S., previa esibizione dell’autorizzazione permanente all’esercizio di attività di spettacolo viaggiante e produzione della documentazione di rito, comprensiva di collaudo annuale delle attrazioni in corso di validità firmato da tecnico abilitato, polizza di assicurazione per la responsabilità civile e dichiarazione di corretto montaggio.
Per completezza si richiama la nota di indirizzo ANCI sui giochi gonfiabili. A tale proposito vedasi l’approfondimento del sottoscritto del 10/02/2018 pubblicato ne “la Posta del Sindaco” in data 8 febbraio 2018.
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