Membro di commissione concorso con partita IVA e eventuale fattura per compenso
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiArgomento commissione giudici popolari. Il componente di maggioranza è stato revocato, è necessario sostituirlo o si procederà al rinnovo della commissione solo quando verrà meno il numero legale?
L’art. 13 della legge 287/1951 dispone che in ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della predetta legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.
Indipendentemente dalla natura o meno di collegio perfetto, se la legge prevede una determinata composizione, occorre che questa sia comunque assicurata, prioritariamente per rispettare la norma, ma anche per evitare che eventuali indisponibilità, incompatibilità ecc. possano ulteriormente ridurre il numero dei componenti effettivi del collegio e, quindi, incidere sul regolare funzionamento dello stesso.
La natura anzidetta, invece, rileva fino alla reintegrazione dell’organo nel numero legale proprio. Infatti, se si tratta di collegio perfetto, l’organo potrà operare solo se siano presenti tutti i componenti, mentre in caso contrario potrà operare in base al numero dei presenti, senza richiedere necessariamente il plenum.
Nel caso di che trattasi, secondo una tesi, poiché l'art. 13 della legge n. 287/1951, nel definire la composizione della Commissione, non ha previsto l'individuazione di membri supplenti e non ha stabilito il numero dei membri che devono partecipare alle riunioni della Commissione stessa per renderne validi i lavori, nel silenzio della legge, il criterio per individuare un collegio perfetto è costituito dalla previsione, oltre ai componenti effettivi, di componenti supplenti, potendosi trarre, solo in tal caso, l'univoca volontà del legislatore che il valido funzionamento dell'organo richieda la presenza di tutti i membri.
La previsione della necessità di partecipazione e di voto da parte di tutti i componenti dell’organo può talora costituire una limitazione alla funzionalità dell’organo, alla celerità delle decisioni, posto che l’assenza anche di un solo componente paralizza l’attività del collegio. Perciò quando la legge regola la formazione di collegi perfetti prevede che, accanto ai componenti effettivi, siano nominati dei componenti supplenti che possano garantire che il collegio possa operare con il plenum anche in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi (C. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 543). Ma ciò non è nel caso di specie.
Secondo la giurisprudenza, quindi, la strutturazione di un organo collegiale di natura amministrativa quale collegio perfetto, sebbene integri opzione a più riprese prescelta dal Legislatore, non risponde ad un interesse di carattere assoluto: la giurisprudenza amministrativa è consolidata nello statuire che il collegio perfetto non è un modello indispensabile per gli organi collegiali amministrativi, dovendosi avere riguardo alle peculiarità della relativa disciplina. Il collegio perfetto è un modello necessario soltanto per gli organi collegiali giurisdizionali. L’indice più sicuro per individuare un collegio perfetto – quando la legge non offra elementi univoci in tal senso – è costituito dalla previsione, accanto ai componenti effettivi, anche di componenti supplenti, essendo lo scopo della supplenza garantire che il collegio possa operare con il plenum anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall’assenza di taluno dei suoi componenti (Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 3570/22).
Applicando questa interpretazione, la commissione potrà funzionare anche con due componenti, fino alla nomina nuova del terzo componente.
Invero, le attività richieste alla commissione dall’art. 15 della legge n. 287 (Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente. Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione operando le necessarie modificazioni) non sembra integrare attività discrezionali, ma vincolate, per cui detta tesi potrebbe essere avallata anche da un punto di vista funzionale.
28 agosto 2023 Eugenio De Carlo
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