La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi richiede assistenza normativa in merito alla retribuzione spettante al dipendente assente per infortunio.
L’art. 49, c. 1, CCNL 16 novembre 2022 dispone:
“1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’abrogata infermità riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 3, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 48, comma 11, lett. a) (Assenze per malattia).”
Dunque, al lavoratore in infortunio spetta l’“(…) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sui definizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa”.
L'orientamento applicativo ARAN 795-21C7 ha chiarito che nel trattamento accessorio si debbano considerare:
“1. compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi, secondo la disciplina dell’art.17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 e dell’art.37 del CCNL del 22.1.2004;
2. retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, secondo la disciplina degli artt.10 ed 11 del CCNL del 31.3.1999 e dell’art. 10 del CCNL del 22.1.2004;
3. indennità di turno, di reperibilità, di maneggio valori, di rischio, di disagio (art.22, art.23, art.36, art.37 del CCNL del 14.9.2000; art.17, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999);
4. indennità per orario notturno, festivo e notturno - festivo, secondo la disciplina prevista dall’art.24 del CCNL del 14.9.2000;
5. indennità per specifiche responsabilità ex art.17, comma 2, lett. f) ed i) del CCNL dell’1.4.1999;
6. incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL dell’1.4.1999 (legge n.109/1994, ecc.);
7. indennità di L. 1.500.000 prevista per il personale della ex VIII q.f. dall’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 e dall’art.17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999;
8. indennità del personale dell'area di vigilanza, sia per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 sia di carattere generale, ai sensi dell’art.37, comma 1, lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995, con le integrazioni introdotte dall’art.16 del CCNL del 22.1.2004;
9. indennità del personale educativo degli asili nido, del personale insegnante delle scuole materne ed elementari, dei docenti delle scuole degli enti locali, dei docenti di sostegno operanti nelle scuole statali, del personale docente dei centri di formazione professionale (art.37, comma 1, lett. c), d) ed e) del CCNL del 6.7.1995; artt.30, 31, 32, 32-bis, e 34 del CCNL del 14.9.2000);
10. indennità di tempo potenziato, di cui all’art.37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995;
11. indennità di L.125.000 annue lorde di cui all’art.4 del CCNL del 16.7.1996 per il personale delle categorie A e B1;
12. indennità di comparto, di cui all’art.33 del CCNL del 22.1.2004.”
Sulla retribuzione di posizione, però, l’ARAN ha mutato posizione (si veda Orientamento applicativo CFL-60), rilevando che essa rappresenta un elemento della retribuzione fissa: “(…) in tale ambito certamente rientra anche la retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa, in quanto entrambe le caratteristiche della fissità e della continuità qualificano tale particolare voce retributiva."
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