Affidamento incarico a legale e obbligatorietà DURC
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiArt. 60 nuovo codice. Es. affidamento diretto 90K per forniture servizi, contratto pluriennale vorremmo accantonare delle somme, nel QE, per revisione prezzi. Come calcolare l'acconto? Valore del contratto 90K; imputato contabilmente 30K anno 2024, 30K nel 25 e 30K nel 26. Comma 2 "..in relazione alle prestazioni da eseguire". Quanto accantonare? Ipotesi nel 2025 si registra una variazione dei costi= 7% Corrispettivo da riconoscere= 90K* 80%(di 7%)= 5.040. Oppure 60K*80%(di 7%)? Cioè anni 2025 e 2026?
Il criterio della legge delega in materia prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta.
In esecuzione di tale criterio di delega è stato reso obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara della clausola di revisione prezzi.
Tra i possibili meccanismi di funzionamento della revisione si è scelto, al comma 2 dell’art. 60 del nuovo Codice un modello di indicizzazione allo scopo di facilitare e rendere più rapida e “sicura” l’applicazione della revisione. Allo stesso tempo, però, sempre in esecuzione dei criteri di delega, è stato previsto, sempre al comma 2, che all’origine delle variazioni dei prezzi che renderanno in concreto attivabile il meccanismo della revisione siano “particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta”.
Per garantire la coerenza del nuovo sistema si è così concentrata l’attenzione sia sul profilo temporale della valutazione dell’imprevedibilità (al momento della formulazione dell’offerta), sia sul dato quantitativo di essa (variazioni imprevedibili nel quantum).
Da questo ultimo profilo, il meccanismo di revisione dei prezzi trova applicazione nelle ipotesi di una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell’importo complessivo dell’appalto originariamente previsto e opera nella misura dell’80 per cento in relazione alla quota dell’importo variato (in aumento o in diminuzione).
Pertanto, si è ritenuto di far riferimento, nel comma 3 del citato articolo, agli indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall’ISTAT con proprio provvedimento entro il 30 settembre di ciascun anno, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il medesimo provvedimento si definirà e si aggiornerà la metodologia di rilevazione e si indicherà lambito temporale di rilevazione delle variazioni.
Si tratta di un sistema elaborato congiuntamente all’ISTAT, sulla base del fatto che sul suo sito vengono già pubblicati mensilmente (ma la pubblicazione potrebbe diventare trimestrale) degli indici di costo di costruzione riferiti a edilizia residenziale, capannoni industriali, tronchi stradali con tratti in galleria e della circostanza per la quale l’Istituto ha già avviato un percorso per allargare il set di indici, comprendendo più opere stradali, opere ferroviarie, opere idriche, opere marittime, cosicché ogni lavoro possa trovare un indice più aderente e vicino alla sua specifica dinamica dei prezzi.
Come rilevato dalla relazione di accompagnamento al nuovo Codice, per l’effettività del sistema di finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla revisione che dovrà avvenire nel rispetto delle procedure contabili di spesa, la questione del finanziamento, anche se di carattere tecnico, è stata inserita nell’articolo dedicato alla revisione prezzi, al comma 4, piuttosto che nella parte allegata.
Pertanto dal meccanismo di revisione dei prezzi disciplinato dalla disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano :
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
Tale meccanismo, in situazioni di una normale dinamica di oscillazione di prezzi risulta sufficiente per far fronte agli eventuali incrementi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Dunque, ferme restando le suddette modalità di reperimento delle risorse finalizzate al meccanismo revisionale dei prezzi, questo non può essere automatico e preventivo, ma dovrà essere valutato al ricorrere delle condizioni oggettive e imprevedibili anzidette e nei limiti quantitativi consentiti, operando d’esercizio in esercizio, in relazione alla durata del servizio l’applicazione della disposizione normativa e di quella contrattuale che la recepisce e l’applica.
Le clausole in questione, quindi, opereranno se e quando - a causa di una condizione oggettiva - si verifichi una variazione dei prezzi che prescinde dal fatto che i fattori scatenanti siano o meno noti al momento della formulazione dell’offerta, secondo le indicazioni fornite dalla commissione speciale del Consiglio di Stato che si è occupata della redazione dello schema del nuovo Codice, prendendo in considerazione sia profilo temporale della valutazione dell'imprevedibilità («imprevedibili al momento della formulazione dell'offerta») sia il dato quantitativo di essa (variazioni imprevedibili nel quantum).
Se così è, allora, non è possibile prevedere a priori una revisione in un determinato arco temporale, ma, una volta accantonate le somme in base ai criteri legali anzidetti, procedere all’effettiva destinazione, esercizio per esercizio, per la durata del contratto, se e quando, come detto, si verifichino le predette condizioni oggettive e nei limiti quantitativi stabiliti. Infatti, la norma approvata, su indicazione del Consiglio di Stato, è stata modificata nel senso anzidetto rispetto alla originaria versione dello schema che si limitava a precede che si attivasse al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Nel nuovo sistema, invece, occorre procedere, invece, di volta in volta valutare ed accertare le condizioni di imprevedibilità rispetto al momento genetico dell’offerta e del contratto.
28 agosto 2023 Eugenio De Carlo
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