La Dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11 aprile 2008 propone questa chiara definizione dell’espressione “monte salari”:
"Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza.
Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative.
Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.
Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.”
Le somme da considerare devono essere al lordo degli oneri riflessi, come chiarito dall’art. 1, c. 604, L. n. 234/2021 che, nell’autorizzare l’incremento delle risorse per il salario accessorio nella percentuale definita dalla contrattazione collettiva di comparto, precisa che il monte salari 2018 deve essere considerato: “al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato”.
Richiamando, infine, quanto specificato dall’ANCI nel quaderno dedicato alla contrattazione integrativa decentrata, l’importo pari allo 0,55% dovrà essere: “quantificato e stanziato previa adozione di specifica e motivata deliberazione da parte dell’Amministrazione, prendendo a riferimento (…) le somme, relative al personale di qualifica non dirigenziale e riconducibili esclusivamente alla competenza dell’anno 2018 (non computando, pertanto, gli emolumenti arretrati riferiti ad anni precedenti), risultanti dalle Tabelle 12, 13 e 14 del Conto annuale del personale relativo all’anno 2018.
Per la Tabella 14 occorrerà considerare esclusivamente le retribuzioni riguardanti il personale a tempo determinato e il personale assunto con contratto di formazione e lavoro”.
28 agosto 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6250, sintomo n. 6356