Correzione o rettifica su atto di nascita estero di neo cittadino italiano in cui risulta mancante cognome della madre
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
QuesitiRichiesta di iscrizione APR del neonato, di cittadinanza egiziana, nato in Germania.
L'unico documento a disposizione è il certificato di nascita multi lingue (prodotto dal Comune tedesco) e il Codice Fiscale.
La madre insiste affinché l'inserimento del bambino nel nucleo familiare avvenga in tempi brevi, per chiedere l'assegno di maternità. La madre é residente presso lo scrivente Comune, tuttavia si trova in Germania da prima del 19/05 (data di nascita).
L'articolo 7 del dPR 30 Maggio 1989, n. 223, prevede un automatismo nell'iscrizione anagrafica "per nascita", nella presunzione però che si tratti di bambini residenti in Italia. E' evidente che qualora il bambino nasca in Italia, tale presunzione opera di diritto, senza alcuna diversa valutazione, per cui il bambino, italiano o straniero, dovrà essere iscritto nello stato di famiglia dei genitori o della madre se i genitori hanno residenze diverse o del padre qualora sia l'unico iscritto in anagrafe. Naturalmente, qualora la residenza del bambino non corrisponda all'iscrizione effettuata alla nascita, si può facilmente rimediare, a cominciare fin dal giorno dopo avere effettuato l'iscrizione per nascita, tramite una normale pratica di trasferimento della residenza, o, se dovesse ricorrere tale ipotesi, di cancellazione per emigrazione all'estero con eventuale iscrizione all'AIRE se si tratta di cittadino italiano (in questo caso è sempre necessario che la richiesta provenga dal Consolato italiano all'estero competente per territorio di residenza; diversamente avremo una cancellazione per l'estero senza iscrizione all'AIRE).
Nel caso in cui il bambino (italiano o straniero con almeno un genitore iscritto in anagrafe) nasca all'estero, si possono prospettare due diverse ipotesi:
1. nascita occasionale all'estero;
2. nascita all'estero di bambino i cui genitori intendono che lo stesso risieda all'estero, anche nel caso in cui uno o entrambi i genitori continuino a risiedere in Italia.
Nel primo caso, il bambino deve essere iscritto "per nascita" e quindi con decorrenza dal giorno della nascita, previa trascrizione dell'atto di nascita da parte dell'ufficiale dello stato civile (solamente se il bambino è italiano), a condizione però che il bambino sia portato in Italia per risiedervi stabilmente entro il termine massimo di un anno dalla nascita (questo vale sia per gli italiani che per gli stranieri).
Nel secondo caso, qualora il bambino, italiano o straniero, per qualsiasi motivo, stabilisca fin dalla nascita la sua residenza all'estero e, quindi, non si tratti di "nascita occasionale all'estero", ma di nascita nello Stato di effettiva residenza, il bambino non potrà essere iscritto anagraficamente in Italia, nemmeno se uno o addirittura entrambi i genitori risiedono o, comunque, sono iscritti in anagrafe.
Il termine, convenzionale, stabilito dall'Istat nelle Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico (sebbene in quel caso si prenda in considerazione una ipotesi diversa e cioè la dichiarazione di nascita omessa) è quello di un anno.
Pertanto, se il bambino, italiano o straniero, nasce all'estero da almeno un genitore iscritto in anagrafe, dovrà essere iscritto "per nascita" con decorrenza dal giorno della nascita, se si stabilisce in Italia entro un anno dalla nascita stessa; per immigrazione dall'estero (con tanto di passaporto e permesso di soggiorno se straniero) se si stabilisce in Italia e i genitori fanno domanda di iscrizione anagrafica, trascorso un anno dalla nascita; in quel caso, ovviamente, la decorrenza dell'iscrizione sarà quella della data della domanda presentata all'ufficiale d'anagrafe.
In conclusione il minore se ha stabilito la propria dimora abituale in Italia presso la madre potrà essere iscritto per nascita con l’esibizione della copia dell’atto di nascita.
Fatte le dovute premesse per il caso descritto, essendo la madre cittadina straniera regolarmente iscritta nel vs. comune ed il minore nato occasionalmente all’estero da meno di un anno (19-05-2023), si dovrà procedere all’iscrizione per nascita del minore con la documentazione presentata (certificato di nascita rilasciato dall’ufficiale dello stato civile tedesco ai sensi della Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976).
Successivamente la madre dovrà richiedere il rilascio del permesso di soggiorno e del passaporto come avviene normalmente in questi casi.
25/08/2023 Andrea Dallatomasina
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