Cancellazione del cittadino extracomunitario in seguito ad espulsione

Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
28 Agosto 2023

La Questura ha comunicato l'espulsione di un cittadino extracomunitario allegando la carta d'identità ritirata. Si chiede quale iter debba essere seguito per la cancellazione per espulsione e se sia necessario inviare una raccomandata al cittadino espulso.

Risposta

Il cittadino straniero, oggetto di un provvedimento di espulsione, non può essere cancellato anagraficamente come avviene per il cittadino comunitario (articolo 18 comma 2 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30) con il solo provvedimento di espulsione ma potrà essere cancellato per emigrazione all’estero d'ufficio solamente nel caso in cui la Questura comunichi per iscritto di avere accompagnato il cittadino straniero alla frontiera e di averlo imbarcato per lo stato estero.

Pertanto suggerisco di prendere gli idonei contatti con la Questura per verificare se effettivamente il cittadino in questione è stato accompagnato in aeroporto o porto ed imbarcato per l’estero.

Se si verifica il caso pertanto l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà:

  • inviare all'interessato comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione anagrafica ex art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine di conclusione del procedimento. Tale termine non è disciplinato da alcuna norma, si applica pertanto il termine generale di trenta giorni previsto dall'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • accertarsi con gli opportuni accertamenti della Polizia Municipale che il cittadino non dimori più stabilmente all’indirizzo di residenza;
  • adottare il provvedimento di cancellazione d’ufficio per emigrazione all’estero;
  • notificare, tramite il messo, il provvedimento all'interessato come previsto dall’articolo 15 comma 2 del dPR 30 maggio 1989, n. 223 (utilizzando l’articolo 143 del cpc);
  • comunicare la cancellazione alla Questura competente come previsto dall’articolo 15 comma 5 del dPR 31 agosto 1999, n. 394.

In mancanza della dichiarazione di accompagnamento alla frontiera l'ufficiale d'anagrafe dovrà rifarsi alle cause di cancellazione anagrafica previste dall’articolo 11 del dPR 30 maggio 1989, n. 223; in particolare, per quanto riguarda gli stranieri, occorre fare riferimento al citato articolo 11 comma 1 lettera c), laddove si prevede che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: « c) … per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni».

L’espulsione comporta quindi la revoca del permesso di soggiorno e dato che il cittadino risulterebbe privo di idoneo titolo di soggiorno si potrà procedere, dopo sei mesi, alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente “per altri motivi - scadenza e mancato rinnovo del permesso di soggiorno”.

Anche in questo caso l’ufficiale d’anagrafe dovrà inviare al cittadino idonea comunicazione di avvio del procedimento, adottare un formale provvedimento di cancellazione e notificarlo al cittadino.

25 Agosto 2023   Andrea Dallatomasina

Per i clienti Halley: ricorrente QD 2879  n. , sintomo n. 2910

 

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