Proroga permesso soggiorno scaduto rilasciato a cittadini ucraini alla luce del Decreto legge 2 marzo 2023 n. 16
Risposta della Dott.ssa Francesca Urbani
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino comunitario chiede il rilascio di un’attestazione di soggiorno al fine di aprire un conto corrente bancario in Italia per l’acquisto di un immobile. Il cittadino non risulta però residente nel territorio italiano, pertanto si chiede quale documento sia possibile rilasciare allo stesso.
L’“attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione” (allegato 2 alla circolare n. 45/2007) comunemente denominata “attestazione di regolare soggiorno”, di norma viene rilasciata, a richiesta dell’interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica; tuttavia, nulla vieta che sia rilasciata, sempre a richiesta dell’interessato, anche in un momento successivo o in qualsiasi momento, sempreché sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno anche in relazione a tale momento.
Tale attestato, lungi dal poter essere qualificato come una sorta di autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, rappresenta, invece, la prova che, al momento del suo rilascio, l’interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. in altri termini, l’attestazione di iscrizione ai sensi del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, non ha la funzione di dimostrare, di per sé, che il cittadino è regolarmente soggiornante; vale, invece, a dimostrare che, alla data del rilascio, l’interessato era in possesso dei requisiti previsti per il soggiorno in Italia.
Ora il cittadino comunitario descritto nel quesito non risulta iscritto in anagrafe e pertanto per ottenere l’attestazione di soggiorno ha due strade: la classica è l’iscrizione come dimorante abituale oppure, quella scarsamente utilizzata ma comunque praticabile, l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, ma in entrambi i casi dovrà dimostrare di possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
In quest’ultimo caso l'iscrizione può essere richiesta anche dai comunitari che, pur soggiornando in Italia, non intendono trasferirvi la residenza: lo prevede la circolare n. 18 del 21 luglio 2009, con cui il Ministero ha previsto l'utilizzo dello schedario della popolazione temporanea per i cittadini comunitari che, permanendo in Italia per più di tre mesi, non intendono trasferirsi stabilmente.
La Circolare prevede che possono sussistere casi in cui un soggiorno, seppur prolungato, presso lo Stato ospitante non configura una situazione di dimora abituale in tale Stato, in quanto l'interessato mantiene il proprio centro d'interessi presso lo Stato di provenienza.
Una volta iscritto nello schedario della popolazione temporanea il cittadino comunitario avrà diritto, su espressa richiesta, al rilascio dell’attestazione di iscrizione ai sensi del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; tale attestazione dovrà essere opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all’iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea).
Inoltre, la validità dell’attestato è strettamente correlata alla durata dell’iscrizione nel registro della popolazione temporanea.
Inoltre, gli iscritti nello schedario della popolazione temporanea non hanno diritto al rilascio di certificazioni anagrafiche, stante l’espresso divieto di legge; tuttavia l’ufficiale d’anagrafe potrà confermare l’effettiva iscrizione in detto schedario alle amministrazioni pubbliche o ai privati che ne facciano richiesta per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
Per concludere ricordo che il valore dell’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione, così come dell’attestato di soggiorno permanente, è interessante osservare quanto disposto dall’art. 25 della direttiva 2004/38/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (ripreso poi dall’articolo 19 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30), dove si afferma che il possesso di tali attestati “non può in nessun caso essere un prerequisito per l’esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova”.
Tale disposizione è molto importante in quanto limita l’importanza degli attestati, soprattutto di quello relativo al possesso dei requisiti necessari ai fini del diritto all’iscrizione anagrafica, poiché è ammessa la possibilità per il cittadino comunitario di dimostrare, con qualsiasi mezzo a sua disposizione, di essere beneficiario di diritti previsti dal nostro ordinamento per i cittadini comunitari in regola con le norme per l’ingresso e il soggiorno nel nostro Paese; in pratica si potrebbe dire che la sostanza deve sempre prevalere sulla forma.
25 Agosto 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD 2878 n. , sintomo n. 2909
Risposta della Dott.ssa Francesca Urbani
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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