Occupazione sine titulo di un immobile in assenza di provvedimento di esproprio. Responsabilità solidale tra amministrazione e altri soggetti in caso di occupazione illegittima
T.a.r. per la Sicilia, sezione V - Sentenza 30 aprile 2025, n. 946
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn contribuente TARI ha cessato l'occupazione di un appartamento in cui era in affitto, mantenendo la residenza nell'immobile precedente.
Mi chiede la cessazione del tributo in quanto dichiara di aver restituito le chiavi al proprietario.
Non concordo con questo, in quanto, per dare la residenza, il Comune ha accertato l'effettiva presenza e occupazione della casa tramite la polizia o il messo comunale e ritengo che in assenza di proprietà o locazione, sarà soggetto in quanto occupante.
L’art. 1, c. 641, L. n. 147/2013 dispone: "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani …”.
La Corte di Cassazione (si veda fra tutte Cass. n. 11130/2021), sulla base del dato normativo, ha affermato un principio di diritto, ormai consolidato, secondo il quale:
“(…) L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, (…) unicamente per il fatto di occupare o detenere locali (…) a qualsiasi uso adibiti (…)”.
Se i locali non sono più "suscettibili di produrre rifiuti urbani”, non solo perché non abitati ma anche perché non abitabili, la tassa non è dovuta.
Ne segue che il contribuente, se vuole che il tributo non sia più addebitato a suo carico, dovrà:
- denunciare la cessazione dell’occupazione;
- dichiarare che nei locali non sono più attive utenze di servizi pubblici a suo nome (gas, acqua, energia elettrica).
Normalmente, il regolamento comunale indica puntualmente i termini entro i quali comunicare la cessazione dell’occupazione.
24/08/2023 dr. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1551, sintomo QT n. 1632
T.a.r. per la Sicilia, sezione V - Sentenza 30 aprile 2025, n. 946
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – risoluzione 10 aprile 2025, n. 25
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: