Erogazione dell’indennità condizioni di lavoro e tipologia di agenti contabili

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
23 Agosto 2023

Con la presente si fa riferimento all’art. 70-bis, c. 1, lett c), CCNL 2016-2018 (poi ripreso dall’art. 84-bis del CCNL 2019-2021), che così recita:

"1. Gli enti corrispondono una unica indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

a) disagiate;

b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;

c) implicanti il maneggio di valori."

In riferimento alla lettera c) dell’articolo sopra richiamato, alcuni dipendenti di questo Ente si trovano in situazioni differenti e precisamente:

1) alcuni maneggiano denaro contante ed effettuano anche movimenti tramite POS o altri strumenti elettronici;

2) altri effettuano esclusivamente movimenti tramite POS o altri strumenti elettronici;

3) altri ancora non effettuano alcun tipo di movimenti, né tramite POS né con altri strumenti elettronici (ad esempio per l’acquisto e il caricamento sulle Card nominative dei buoni pasto elettronici).

In tutti e tre i casi sopra esposti, si chiede se i dipendenti in questione debbano avere in ogni caso la qualifica di Agente contabile, se devono rendere il Conto Giudiziale ai sensi dell’art. 139, D. Lgs. n. 147/2016 e se a tutti coloro o in quali casi spetta l'indennità particolari condizioni di lavoro prevista dall’articolo del CCNL sopra richiamato.

Risposta

Per rispondere al quesito, è indispensabile partire dalla definizione della figura di agente contabile.

Si tratta di una definizione ricavata indirettamente dalla norma, tutt’ora in vigore, contenuta nell’art. 74, R.D. n.  2440/1923, che recita:

Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza."

Anche in giurisprudenza, il significato dell’espressione “maneggio” di denaro va inteso nel senso più ampio possibile.

Dunque, maneggiano denaro pubblico non solo coloro che riscuotono denaro o effettuano pagamenti, ma più in generale coloro i quali hanno disponibilità di denaro pubblico (nel senso che hanno direttamente la possibilità di utilizzarlo senza che sia necessario l’intervento di un altro soggetto autorizzatore).

Ne segue che il maneggio di denaro contante è solo una delle possibili modalità di espletamento delle funzioni di agente contabile.

Dunque, delle tre possibili fattispecie elencate nel quesito, le prime due implicano l’attribuzione dell’incarico di agente contabile, poiché l’utilizzo esclusivo di POS o equivalenti strumenti elettronici deve necessariamente essere parificato al denaro contante, trattandosi in ogni caso di denaro pubblico di cui si ha la disponibilità.

La terza fattispecie, invece, è carente del presupposto oggettivo, poiché implica l’assenza di maneggio di denaro, in qualsiasi forma.

Le fattispecie 1) e 2) sono dunque, a patto che sussista la formale nomina ad agente contabile, teoricamente beneficiarie dell’indennità in oggetto.

Alla contrattazione decentrata spetta il potere di definirne gli importi (entro i limiti aggiornati dall’art. 84-bis, CCNL 16 novembre 2022) sulla base di due criteri:

a) la valutazione dell’effettiva incidenza delle attività implicanti il maneggio di valori nelle attività svolte dal dipendente;

b) le caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali dell’ente e degli specifici settori di attività.

Infine, ai sensi dell’art. 138, c. 1, D.Lgs. n. 147/2016:

"1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.”

Entrambe le fattispecie 1) e 2), perciò, sono tenute alla resa del conto giudiziale, se sussiste la nomina ad agente contabile.

23/08/2023        dr. Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6223 sintomo n. 6329

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