Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente è cessato il 31/07/2023 e riassunto il 01/08/2023 presso lo stesso ente. Nel cedolino di luglio sono stati effettuati i conguagli di IRPEF, addizionali regionali e comunali e delle detrazioni per il periodo gennaio-luglio. Essendo cessato e riassunto presso lo stesso ente, l'ente medesimo ha l'obbligo di conguagliare a dicembre le detrazioni per l'intero anno e non solo per il periodo agosto-dicembre o è possibile che vengano conguagliate con il 730?
L’art. 23, c. 3, D.P.R. n. 600/1973 dispone:
“3. I soggetti indicati nel comma 1 (ndr: i sostituti d’imposta) devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute (…)”.
Spetta dunque al sostituto d’imposta procedere al conguaglio di fine anno tra imposta trattenuta e imposta dovuta, tenendo conto delle detrazioni operate e di quelle effettivamente spettanti, per l’intero anno d'imposta.
22 agosto 2023 dr. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6220 sintomo n. 6326
TAR Campania, Salerno, Sezione I - Sentenza 29 aprile 2025, n. 799
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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