Esenzione a fini IMU di un immobile utilizzato da una cooperativa per attività di assistenza

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
21 Agosto 2023

Una Coop. Sociale a r.l. che esercita "assistenza sociale non residenziale servizi socio assistenziali ed educativi - assistenza sociale residenziale" (Codice ATECORI primario 88 - Codice ATECORI secondario 87), proprietaria di un B5 sul quale ha sempre versato l'IMU, chiede di esserne esentata.

Si chiede se è possibile esentare dal pagamento IMU la cooperativa sociale a mutualità prevalente che, nell'immobile di proprietà, svolge l'attività assistenziale in favore di soggetti fragili.  Tale attività può essere causa di esenzione dell'imposta?

Si precisa che l'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) prevede che le norme in materia di imposte indirette e tributi locali si applicano agli enti del terzo settore e anche alle cooperative sociali;

inoltre, l'articolo 4 ricomprende espressamente le cooperative sociali tra gli ETS. Il comma 6 del citato articolo 82 richiede, ai fini dell'esenzione IMU, che gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Pertanto, dalla lettura di quanto sopra emergerebbe la possibilità di esentare tale immobile da pagamento dell'IMU.

Risposta

La giurisprudenza di Cassazione, sul tema dell’esenzione IMU (prevista originariamente per l’ICI dall’art. 7, c. 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992) per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, si è consolidata (si veda ad esempio Cass. 16 giugno 2021, n. 17005) sul principio secondo il quale l’applicazione del beneficio richiede la duplice concomitante condizione:

- dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e 

- dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.

Con l’ord. n. 17142/2023, la Cassazione ha ulteriormente precisato che:

“(…) la circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante se l’attività si connota economicamente e cioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici, non essendo sufficiente che vi sia l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio.”

Come detto, le condizioni dell'esenzione sono cumulative: 

“ (…) devono sussistere tanto il requisito soggettivo e cioè la natura non commerciale dell'ente quanto il requisito oggettivo e cioè che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dall'art. 7 citato (cfr. Cass. civ. sez. V n.13966/2016, cit.). 

Non rileva quindi, al fine di ritenere la sussistenza del requisito oggettivo, la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività (Cass. sez. V, n. 24500/2009). 

Inoltre la Corte ha già affermato che «il contribuente ha l'onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (Cass. civ. sez. V n.6711/2015). (…)

Questa Corte (cfr. Cass. civ. sez V, n. 13970/2016) ha altresì chiarito che deve tenersi conto della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, che nel valutare se il D.Igs. 504/1992 art. 7 comma 1, lett. i), in tema di esenzione ICI, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; 

La Commissione ha osservato che anche laddove un'attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola a escluderne la classificazione di attività economica. È necessario, quindi, al fine dell'esclusione del carattere economico dell’attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico.” (Cass. n. 7415/2019).

Una richiesta di esenzione che si fonda esclusivamente sul presupposto soggettivo, pertanto, non potrà essere accolta.

Il contribuente, a tale fine, dovrà comprovare altresì che l’attività di assistenza:

- è svolta a titolo gratuito, oppure

- è svolta dietro un corrispettivo puramente simbolico.

16/08/2023       dr. Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QI n. 943, sintomo n. 787

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