Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLo scrivente Comune è nato con decorrenza 01/01/2018, dalla fusione di 3 Comuni con una popolazione pari a 3052. L'importo dei gettoni di presenza è stato stabilito in euro 8,13 (c. 135 e 136 art 1 L. 56/2014). Da maggio si è insediata la nuova amministrazione e gli abitanti al 31/12/2022 sono scesi a 2917. Si chiede anche alla luce della normativa sopra citata e della deliberazione della Corte dei Conti n. 11/2023 se l'importo di euro 8,13 può esser confermato anche per il mandato 2023/2027.
Come ritenuto dal Ministero dell’Interno nel parere del 18 marzo 2021 le indennità di funzione vengono rapportate ad una popolazione intesa in senso dinamico, rappresentata dai dati di più recente acquisizione - la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall’ISTAT- e non ad un dato statico, così come espresso dal censimento.
Con specifico riguardo alla determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha affermato che “il criterio della “… popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente…” di cui all’art. 156, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per l’adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori” (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG).
Dunque, la giurisprudenza contabile ha inteso rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico, rappresentata dai dati di più recente acquisizione - la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall’ISTAT- e non ad un dato statico, così come espresso dal censimento (Corte dei Conti Sez. Veneto deliberazione n. 320/2013/PAR; Sez. Campania deliberazione n. 7/2015/PA; Sez. Puglia deliberazione n. 141/2016/PAR; Sez. Piemonte deliberazione n. 94/2018/PAR).
Il sopra illustrato parametro dinamico, come osservato dai giudici contabili, risponde adeguatamente al criterio indicato dal comma 8, lettera b) dell’articolo 82 del T.U.O.E.L. per la fissazione della misura delle indennità da parte del decreto ministeriale: “articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente”.
Nel caso esaminato dal Ministero, l’ente era stato istituito nel 2018 a seguito di una fusione tra Comuni. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la determinazione delle indennità di funzione degli amministratori locali va effettuata ad avviso ministeriale prendendo come popolazione di riferimento, ai fini dell’individuazione della classe demografica di appartenenza, quella residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso.
Infatti, l’eccezione indicata dall’articolo 156 per gli enti di nuova istituzione - utilizzo del dato dell’ultima popolazione residente disponibile - trova evidentemente luogo laddove non vi sia un penultimo anno di riferimento per il calcolo della popolazione residente. Non è questo il caso comune in questione, per il quale, ad oggi, troverà applicazione la regola generale dettata dall’articolo 156, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, potendosi ben individuare la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come risultante dai dati ISTAT.
08/08/2023 Dr. Eugenio De Carlo
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