Cumulo dei permessi per allattamento con altre tipologie di permessi

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
09 Agosto 2023

In base al nuovo CCNL 2019-2021 è possibile cumulare i riposi giornalieri per allattamento con altri tipi di permesso (es. permessi brevi art. 42, CCNL 16 novembre 2022)?

Risposta

I permessi per allattamento sono disciplinati dall’art. 39, D.Lgs. n. 151/2001:

“1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2.  I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda. (…)”

Si ritiene certamente esclusa la fruizione nella stessa giornata dei permessi in oggetto con il congedo parentale fruito ad ore, per disposizione di legge.

Si veda a proposito l’art. 32, c. 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001 che infatti dispone:

"1-ter.  In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo.”

Lo ha confermato anche l’INPS nella circ. n. 152/2015:

“Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili.”

I permessi per allattamento sono invece cumulabili con i permessi di cui all’art. 41, c. 1, CCNL 16 novembre 2022.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa:

“2. I permessi orari retribuiti del comma 1: (…)

d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001 nonché i permessi di cui all’art. 42 (Permessi brevi) del presente CCNL.”

Per quanto riguarda i permessi ex art. 42, CCNL 16 novembre 2022, non si rinviene nel contratto una norma che ne impedisca la fruizione concomitante con altri permessi.

D’altra parte, l’art. 42, c. 1 recita:

“1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, e non possono comunque superare le 36 ore annue.”

Essendo necessaria la valutazione del dirigente, sarà quest’ultimo a certificare la compatibilità del permesso per allattamento con l’utilizzo del permesso breve.

08/08/2023       Dr. Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6186, sintomo n. 6293

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