Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn comune ci chiede se il buono pasto cartaceo può valere meno di 5.29, la cliente sostiene che possa essere a discrezione dell'ente stabilirlo e che quindi la tassazione non va sull'importo eccedente di 1.29 bensì su 1.16.
Ai sensi dell’art. 35, c. 7, CCNL 16 novembre 2022: “7. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, quale quella attualmente vigente di cui al D.L. 95/2012, che fissa in euro 7 il valore massimo dei buoni pasto.”
Tale valore è stato appunto fissato dall’art. 5, c., D.L. n. 95/2012: “7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro.”
L’importo di euro 5,29 indicato nel quesito è la quota che, ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. c), D.P.R. n. 917/1986, non concorre a formare reddito da lavoro dipendente imponibile ai fini IRPEF:
“2. Non concorrono a formare il reddito (...): c) (…) fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;”.
Ne segue che, a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali, l’ente ha fissato un importo del buono pasto inferiore alla soglia di esenzione, l’intero importo del buono sarà esente IRPEF.
3 agosto 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6178, sintomo n. 6285
Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 28 aprile 2025, n. 3575
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