Stipula contratto rent to buy per acquisto immobile da adibire ad autorimessa

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
07 Agosto 2023

Si chiede se sia possibile per il Comune stipulare un contratto di rent to buy concernente un immobile da adibire ad autorimessa mezzi meccanici comunali, in caso di risposta positiva quali sono le corrette modalità di contabilizzazione del corrispettivo e dell'eventuale pagamento del saldo finale per l'acquisto dell'immobile.

Risposta

L'ordinamento riconosce allo Stato e agli enti pubblici una capacità giuridica generale di diritto privato, ferme restando alcune limitazioni legali alla possibilità di porre in essere determinati negozi giuridici; la dottrina comprende nei limiti naturali i negozi che presuppongono necessariamente la persona fisica e quelli incompatibili con la natura pubblicistica degli enti, come gli atti di liberalità. Ne deriva che la pubblica amministrazione, entro i limiti suddetti, può essere titolare di situazioni giuridiche attive o passive allo stesso modo di qualunque soggetto privato che stipuli negozi di diritto comune, seppure tale attività debba essere strumentale al conseguimento di interessi pubblici.

Pertanto, salvo espresse eccezioni di diritto positivo, alle pubbliche amministrazioni va riconosciuta piena capacità di diritto privato nei limiti delle loro finalità istituzionali: non ravvisandosi alcuna disposizione impeditiva al riguardo, è quindi da ritenere consentito agli enti locali il ricorso alla tipologia di contratto rappresentato dal “rent to buy” (contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili).

Il rent to buy (letteralmente: affitto a riscatto) è un nuovo tipo di contratto, introdotto nel nostro ordinamento dal d.l. n. 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”) convertito nella legge n. 164/2014, con il quale il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore/futuro eventuale acquirente, il quale paga un canone; dopo il periodo di tempo fissato nello stesso contratto, il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo di acquisto una parte dei canoni già pagati, nella misura contrattualmente prevista.

Si ritiene che il canone, rappresentando il corrispettivo della concessione in godimento del bene, configuri una spesa corrente, da imputarsi, per l’intero onere dell’obbligazione giuridicamente perfezionata a seguito della stipula del contratto, negli esercizi in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadere (paragrafo 5.2, lettera d), del principio contabile applicato n. 4/2).

Diverso è il caso del saldo finale per l’acquisto dell’immobile: tale spesa, che il conduttore dovrà sostenere qualora intenda avvalersi della facoltà di acquistare il bene, andrà determinata al netto della quota dei canoni già pagati convenuta in contratto come corrispettivo della vendita, e rappresenta una spesa di investimento: in quanto tale la stessa dovrà essere finanziata con risorse rientranti nella elencazione esposta dall’articolo 199 del TUEL.

3 agosto 2023               Ennio Braccioni

 

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