Incarico presso l’Area tecnica affidato alla P.O. di un’altra Area

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
07 Agosto 2023

Ad un dipendente è stato proposto un progetto nell'area tecnica e manutentiva, ricoprendo l'assenza di un Istruttore tecnico ex cat. c.

Si chiede se è possibile per tale dipendente ricoprire tale incarico, tenuto conto che lo stesso è P.O. dell’area affari generali, inquadrato come Istruttore Amministrativo (ex. Cat. C). Si chiede di indicare i riferimenti normativi.

Risposta

Rispetto alla situazione illustrata nel quesito, si presentano due diverse ipotesi:

1) l’amministrazione intende coprire temporaneamente l’assenza dell’istruttore tecnico con la P.O. di un’altra area;

2) l’amministrazione intende proporre al dipendente lo svolgimento di uno specifico incarico (ad esempio, consulenza tecnica di parte) da remunerare separatamente.

L’ipotesi 1) è praticabile solo se per l’Area tecnica risulta scoperto il relativo incarico di E.Q. e all’istruttore amministrativo (titolare di P.O.) si affida l’interim dell’E.Q. dell'Area tecnica. 

Non è infatti previsto dalle norme vigenti (anche contrattuali) che un dipendente copra contemporaneamente due posti a tempo indeterminato, fatta salva appunto l’ipotesi di incarico di E.Q. ad interim (v. art. 19, c. 2, CCNL 16 novembre 2022: “2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di EQ anche a personale dell’area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.”).

L’ipotesi 2) è quella disciplinata dall’art. 53, cc. 2 e 7, D.Lgs. n. 165/2001:

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. (…)

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.”

Quindi, tali incarichi:

- devono essere previsti dall’apposito regolamento comunale;

- devono essere affidati dopo aver accertato che i compiti da svolgere esulano da quelli d’ufficio;

- possono essere affidati solo dopo aver verificato che all’interno dell’ente non vi siano professionalità adeguate a svolgerli;

- è necessario verificare preventivamente l’assenza di conflitti d’interesse anche solo potenziali.

2 agosto 2023               Massimo Monteverdi   

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6172, sintomo n. 6279

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