Decorrenza dell'interdizione dai pubblici uffici in caso di provvedimento di cumulo di pene, ai fini della cancellazione dalle liste elettorali
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta del Dott. Manuel Casoni
QuesitiAlla luce del messaggio INPS n. 1932/2023, si chiede un chiarimento per quanto riguarda la decorrenza dell’aumento della percentuale dell’esonero contributivo.
L’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (legge di Bilancio 2023), ha previsto che l’esonero contributivo a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), viene riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nella seguente misura:
- 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
In seguito, l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. decreto Lavoro), ha previsto un incremento della percentuale di tale esonero, indicando che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Quindi, la decorrenza dell’incremento della percentuale dell’esonero contributivo decorre dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, come chiarito anche nelle istruzioni pubblicate lo scorso maggio 2023 dall’INPS nel messaggio 1932; l’esonero viene riconosciuto nella seguente misura:
- 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.
2 agosto 2023 Manuel Casoni
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6170, sintomo n. 6277
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 30
Consiglio di Stato, Sezione III - Sentenza 8 maggio 2025, n. 3914
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
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