Storno e riemissione fattura elettronica intestata alla biblioteca comunale anziché al comune sede legale
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi richiede un parere relativo ai diritti di rogito del Segretario comunale, al quale vengono liquidati i diritti di rogito, nella quota spettante nel limite del 1/5 dello stipendio in godimento.
Nel nostro caso sono stati liquidati i diritti di rogito, ad un segretario che poi è cessato, nella quota max spettante annua, ma i diritti dovevano essere rapportati al periodo di servizio effettivo, quindi sei mesi.
L’art. 10, c. 2-bis, D.L. n. 90/2014 prevede che: “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.
Sulla esatta portata dell’espressione “stipendio in godimento” si veda da ultimo la Deliberazione della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, n. 25/2023 che ha sintetizzato la prevalente giurisprudenza a proposito come segue: “Con particolare riferimento alla determinazione dei limiti massimi annui dei diritti di rogito erogabili ai segretari è opportuno ricordare quanto stabilito dalla deliberazione n. 74/2019/QMIG della Sezione Liguria. “I diritti di rogito, avendo la funzione di remunerare una particolare attività, alla quale è correlata una speciale responsabilità, sono erogabili solo ove vi sia l’effettivo espletamento della funzione di ufficiale rogante, la quale, ancorché di carattere ormai obbligatorio (cfr. art. 10, comma 2-quater, del d.l. n. 90 del 2014), eccede l’ambito delle attribuzioni di lavoro esigibili. A fronte di tale funzione, il legislatore ha previsto un compenso ulteriore, parametrandolo ad un quinto dello “stipendio in godimento” (nel rispetto non solo del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., ma anche di quello di proporzionalità della retribuzione, di cui all’art. 36 della Costituzione). Tale interpretazione risulterebbe maggiormente aderente anche all’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettive”. La Sezione Liguria ha ribadito che il limite del quinto posto dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014, è un tetto che rimane unico e, pertanto, al segretario spettano i diritti per gli atti rogati in entrambi gli enti locali (fino a concorrenza, complessiva, del quinto del trattamento annuo in godimento). Mentre con la locuzione “stipendio in godimento” deve intendersi che il calcolo del quinto dello stipendio va commisurato al periodo di effettivo servizio svolto dal segretario (cfr. Sezione regionale per il Friuli-Venezia Giulia n.33/2021/PAR).”
Si conferma dunque che, per i contratti rogati da un segretario in servizio per sei mesi, il conteggio del quinto dello stipendio deve essere effettuato su una retribuzione proporzionata a sei mesi su dodici.
2 agosto 2023 Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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