Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Manuel Casoni
QuesitiAlla luce della proroga dell'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 al 15/09/2023, si chiede se si ritiene prorogata anche l'approvazione del PIAO, visto che lo stesso deve essere approvato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. Si richiede inoltre per quei comuni che hanno già approvato il bilancio, se la scadenza del PIAO è comunque prorogata a trenta giorni dalla nuova scadenza del bilancio.
La risposta al quesito è positiva.
La proroga del bilancio di previsione 2023/2025 al 15/09/2023, stabilita con decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2023, comporta anche la conseguente proroga della scadenza per l’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione al 15/10/2023.
L’ulteriore differimento dei termini di approvazione del bilancio proroga per tutti i comuni la scadenza di approvazione del PIAO al 15/10/2023, essendo la stessa legata alla scadenza dei termini di approvazione del bilancio di previsione. Difatti, l'art. 8, c. 2, D.M. n. 132 del 30 giugno 2022 dispone testualmente che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di adozione del PIAO, di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci".
1 agosto 2023 Manuel Casoni
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6164, sintomo n. 6271
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - Delibera del 25 febbraio 2025, n. 10
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