Dissesto: limite temporale per la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL’ordinanza dipartimento prot. civile n. 930/22 ha previsto, per gli enti coinvolti, il ristoro delle spese per lavoro straordinario emergenziale del personale e ha recentemente liquidato le somme rendicontate. Le somme possono essere considerate “economie” del Fondo del lavoro straordinario 2022 e pertanto "riportate" nel Fondo r.d. 2023 (risorse variabili)? Le competenze dovute sono già state liquidate a carico Fondo straordinario 2022, capiente.
L’art. 39, c. 1, CCNL 14 settembre 2000 dispone: “1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.”
Si tratta, come è noto, di due limiti concomitanti:
- il primo di natura quantitativa, stabilito in 180 ore annue per ciascun dipendente, ai sensi dell’art. 14, c. 4, CCNL 1° aprile 1999.
- il secondo di natura finanziaria, fissato dall’art. 14, c. 1, CCNL 1° aprile 1999, il quale stabilisce che le risorse complessive destinate al finanziamento del lavoro straordinario non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998 (con l’ulteriore riduzione una tantum del 3% disposta dal comma 4 per il 1999).
Inoltre, l’art. 14, c. 2, chiarisce che: “2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali."
Si tratta proprio del caso qui sottoposto, con il finanziamento del lavoro straordinario posto a carico delle risorse stanziate per l’emergenza alluvionale.
E d’altra parte, proprio l’ord. n. 930/2022 chiarisce all’art. 2, c. 1: “1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale della Regione Marche, delle Province e dei Comuni interessati dagli eventi in rassegna, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, (…)”.
Pertanto, fatto 100 il fondo per lavoro straordinario costituito come da norme contrattuali, se lo stesso è stato utilizzato ad esempio per 50 a fronte dell’emergenza, interamente ristorati dalla Protezione civile, di fatto esso non è stato intaccato.
Ne segue che se al termine del 2022 esso presenta delle economie esse possono confluire nella parte variabile del fondo 2023, ai sensi dell’art. 79, c. 2, lett. d), CCNL 16 novembre 2022, come ha chiarito anche l’ARAN nell’orientamento applicativo CFL215: "All’art. 79, comma 2, lett. d) del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, tra le voci di alimentazione del Fondo risorse decentrate, è stata confermata quella relativa alle eventuali somme residue, dell’anno precedente, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999.
La clausola precisa che si tratta di "somme residue" e che esse vanno "accertate a consuntivo”. Pertanto, l'incremento variabile del Fondo di un dato anno sarà costituito dall'importo che residua dal budget destinato allo straordinario nell'anno precedente. Ad esempio se, a fronte di un budget dello straordinario nell'anno "n-1" pari a 100 risultano corrisposti e pagati per tutto l'anno compensi per lavoro straordinario pari a 90, la somma residua di 10 costituisce incremento del Fondo di parte variabile nell'anno "n", ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d)."
28 luglio 2023 Massimo Monteverdi
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