Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIl Sindaco ha rinunciato in maniera condizionata all’indennità, devolvendo la stessa al Comune per far fronte a diversi servizi (es. spese amministrative, acquisto di un pulmino, manifestazioni di vario genere ecc.)
Si chiede se, in questo caso, spetta la liquidazione del fondo indennità di fine mandato. In quanto le notizie al riguardo sembrano contradditorie.
Quanto alla possibilità, in caso di rinuncia del sindaco, di destinare ad altri le relative somme, si rammenta che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Regione Liguria, con la deliberazione n. 98/2020, sia pure con riferimento alla quota di contributo statale previsto dall’art. 57-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha ritenuto essere “vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge”, ossia al “concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco”. Ha affermato, infatti, la predetta sezione di controllo della Liguria che sulle “predette somme (quelle previste dal citato DM), infatti, grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco. Quest’ultimo, in particolare, ha la facoltà di rinunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile, e potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art 1324 c.c.), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell’ente.”
Ciò premesso, in caso di rinuncia all'indennità mensile, si ritiene che la rinuncia non possa che riguardare anche la indennità di fine mandato avendo la stessa natura e finalità dell'indennità di quella mensile.
Del resto, l’indennità di fine mandato va contabilizzata, alla fine di ogni esercizio, come quota accantonata del risultato di amministrazione, stante la disposizione di cui all’allegato 4/2, punto 5.2, lettera d), del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del ….”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.
Pertanto, se il sindaco ha predisposto ed approvato bilanci e rendiconti senza accantonamento, si può desumere da detto comportamento anche la volontà implicita di non voler accantonare l'indennità di che trattasi in quanto oggetto di rinuncia, salvo che da atti e comportamenti del sindaco non sia altrimenti desumibile di rinunciare solo ed esclusivamente all'indennità di carica e non alla quota di indennità di fine mandato.
28 luglio 2023 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4733, sintomo n. 4783
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34211
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: