DDL Concorrenza, riforma fiscale, pubblico impiego nella provincia di Bolzano, stati di emergenza
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel caso di un dipendente assunto dal 01/07/2023 ex categoria C1- Area degli Istruttori, rimpatriato in Italia dal 09/07/2020, si chiede se è corretto applicare lo sconto fiscale del 70% richiesto dal dipendente in base al D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e dalla legge di bilancio 2021.
Si chiedono i riferimenti normativi dell'agevolazione fiscale suddetta ed eventuale durata del beneficio.
Il beneficio fiscale previsto dall’art. 3, D.L. n. 34/2019 è concesso in presenza dei seguenti requisiti: - il lavoratore è stato residente all'estero nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento; 2 - il lavoratore si è impegnato a risiedere in Italia per almeno due anni; - l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano. Una volta accertata la sussistenza dei requisiti, il beneficio consistente nell’abbattimento del 70% del reddito imponibile si applica: - per l’anno in cui la residenza è stata trasferita dall’estero in Italia; - per i successivi quattro anni. Per ottenere il beneficio, il lavoratore dipendente deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente), la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’art. 44, D.L. n. 78/2010 ("regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia"), dalla L. n. 238/2010 ("incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia") e dall’art. 24-bis del Tuir ("regime opzionale per i neo residenti"). Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta. Il lavoratore indicato nel quesito ha trasferito la residenza in Italia nel 2020, dunque se i requisiti sono stati verificati, gli spetta il beneficio per gli anni: 2020 (anno del trasferimento), 2021, 2022, 2023, 2024. Essendo stato assunto nel vostro ente dal 1° luglio 2023, il beneficio può essere concesso per l’anno 2023 e per l’anno 2024. Si richiama a proposito la Circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2020 che a proposito chiarisce: "(…) resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire del regime in esame per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, con le modalità su esposte, applicando il regime in base alle disposizioni in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia".
27 luglio 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6147 sintomo n. 6254
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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