Imu: dal 2024 differenziazione delle aliquote

Le novità del Decreto 7 luglio 2023

Servizi Comunali Aliquote IMU
di Barbero Matteo
31 Luglio 2023

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172/2023, il decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativo dell’art. 1, comma 756, della L. 160/2019, che individua le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote Imu.

Premessa

Uno dei maggiori problemi legati alla gestione dell’Imu (e prima ancora dell’Ici) per contribuenti e professionisti è sempre stato rappresentato dall’eccessiva differenziazione del prelievo, che in mancanza di regole unitarie precise si è mossa su binari differenti per ciascun ente, dando vita ad una “giungla” di decine di migliaia di aliquote legate alle più differenti fattispecie e costringendo quindi gli operatori a reperire ed analizzare un numero enorme di provvedimenti, tutti con struttura e contenuti diversi e spesso oggetto di modifica nel corso degli anni. 

Per ovviare, la legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'arti. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possano diversificare le aliquote Imu esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Dopo una lunga gestazione, il provvedimento ha finalmente completato il suo iter, anche se le relative disposizioni (come specificato dall’art. 7) si applicheranno solo a partire dall’anno di imposta 2024 mentre la relativa applicazione web verrà resa disponibile già quest’anno nel Portale del federalismo fiscale (non appena saranno pubblicate le linee guida) per essere testata e agevolare i Comuni nel nuovo adempimento.

Il perimetro delle differenziazioni

Il decreto individua innanzitutto le fattispecie generali in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu, che sono le seguenti:

  • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • fabbricati rurali a uso strumentale;
  • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili;
  • altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Inoltre, il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie qui sopra indicata esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A del decreto. Tale allegato contiene una declaratoria puntuale delle differenziazioni possibili all’interno di ciascuna delle fattispecie generali in precedenza richiamate, specificando anche le relative opzioni. Ad esempio, per i “Terreni agricoli” è possibile differenziare solo in base a “Utilizzo (con opzioni “Coltivati”, “Non coltivati”, “Coltivati e destinati ad alcuni tipi di coltura” specificando la relativa tipologia, “Coltivati da parenti e affini di coltivatori entro il terzo grado” e  “Terreni agricoli condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali e Società agricole non posseduti”), “Collocazione” (con opzioni: “Ricadenti nei fogli catastali n” indicando i fogli catastali, “Terreni ricadenti in determinate aree specificando l’area e “Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore” con opzione “on/off”. Per le fattispecie “Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 E A/9” e “Fabbricati rurali ad uso strumentale” non è consentita l’introduzione di alcuna differenziazione.

Cosa possono fare i Comuni

Ciascun Comune ha due opzioni:

1)  se intende esercitare la relativa facoltà, deve, in ogni caso, effettuare la diversificazione delle aliquote nel rispetto delle fattispecie e delle relative declinazioni, oltre che dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. In tal caso, occorre elaborare e trasmettere al Dipartimento delle Finanze il Prospetto con le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

2) se non intende diversificare le aliquote, deve comunque redigere la delibera di approvazione accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto, di elaborare il Prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. In altri termini, l'applicazione informatica del Portale del federalismo fiscale deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote.

Le aliquote stabilite dai Comuni nel Prospetto hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente. 

In caso di discordanza tra il prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Conclusioni

Il decreto rappresenta una novità rilevante, che impatterà in modo significativo sull’operatività dei Comuni, chiamati ad una attenta verifica complessiva del proprio sistema di aliquote e dell’impatto della sua revisione in termini di gettito.

 

 

Articolo di Matteo Barbero

 

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