Edilizia: l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali e autorizzazione paesaggistica postuma
Le indicazioni del Ministero della Cultura
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'ufficio tecnico comunale ha accertato, mediante sopralluogo, il cambio di destinazione d'uso abusivo di un immobile.
Si chiede se, ai fini dell'accertamento dell'IMU, bisogna tener conto del verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico, calcolando l'IMU sulla nuova categoria catastale assegnata a quell'immobile dai tecnici comunali o se è necessario aspettare che la sanatoria richiesta al cittadino sia effettiva anche al catasto.
Trattandosi di una fattispecie emersa successivamente al 1° gennaio 2000, si deve procedere come indicato dalla giurisprudenza prevalente:
“(…) la rettifica del valore da parte dell'allora Agenzia del Territorio rispetto a quello dichiarato dalla contribuente postula che la variazione della rendita attribuita rispetto a quella provvisoriamente proposta dalla contribuente sia certamente successiva, come messa in atti, al 1° gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, perché l'atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace” (v. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031).
E ancora:
“(…) l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI (NdR: ciò vale anche per l'IMU), non obbligando l'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992 il contribuente ad impugnare l'atto presupposto, che, in quanto non notificato, neppure può divenire definitivo e neanche potendo
ipotizzarsi un vulnus alla difesa del Comune che avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l’effettuata notificazione della rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente“ (v. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439).
Si rende perciò necessaria la notifica di attribuzione rendita da parte del Catasto per poter procedere a recuperare l’imposta con la rendita aggiornata.
Una volta ufficializzata la nuova rendita, l’ente può recuperare l'IMU anche per gli anni pregressi (senza sanzioni e interessi, poiché il contribuente non era legalmente a conoscenza della nuova rendita).
Si vedano a proposito: Cass. n. 20775/2005, n. 9203/2007, n. 25390/2008, n. 23627/2008 e n. 12029/2009, nonché n. 16823/2017.
27 luglio 2023 Massimo Monteverdi
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Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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