Prova del passaggio in giudicato alla luce della sentenza di Cassazione n. 2281/2025
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
FISCO OGGI – 26 luglio 2023
Servizi Comunali Contenzioso tributarioFISCO OGGI
Rinuncia agevolata dalla A alla Z, definizione e ambito applicativo
26 Luglio 2023
Il punto sull’istituto che consente di estinguere le liti in cui è parte l’Agenzia aventi ad oggetto atti di natura impositiva e pendenti davanti alla Cassazione al 1° gennaio 2023
Un vademecum dell’Agenzia sul campo operativo, l’oggetto e la qualificazione giuridica della “rinuncia agevolata” alle liti tributarie in Cassazione in cui è parte il Fisco, il nuovo accordo sulla introdotto dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 213 a 218 della legge n. 197/2022). Fra i chiarimenti forniti sul tema della pendenza della lite, l’Agenzia ritiene sufficiente che al 1° gennaio 2023 sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte, anche se alla medesima data non risulti ancora effettuato il deposito del ricorso in cancelleria. È uno degli aspetti chiariti dalla circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, che approfondisce il campo di applicazione di questa speciale forma di definizione, dopo i chiarimenti del 27 gennaio e del 20 marzo 2023 (vedi articoli ““Tregua fiscale”, l’Agenzia delinea il perimetro applicativo” e “Legge di Bilancio e tregua fiscale, gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia”).
La rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. La nozione di “atto impositivo”, rilevante per la definibilità della controversia, è più estesa rispetto a quella degli istituti analoghi in quanto rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata. Sono escluse, invece, le liti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, quelle aventi ad oggetto atti che non hanno una pretesa tributaria qualificata o che sono di mera riscossione.
Con riferimento alla qualificazione giuridica da attribuire a tale istituto, la circolare in commento ritiene che la definizione con “rinuncia agevolata” possa considerarsi assimilabile ad una conciliazione giudiziale. La definizione in esame, inoltre, in base al comma 213 interessa “tutte le pretese azionate in giudizio”. Quindi non è possibile effettuare l’accordo che contenga solo una parte delle pretese contenute nell’atto impositivo impugnato.
Per aderire occorre rinunciare al ricorso principale o incidentale entro il 30 settembre 2023 dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio. La procedura prevede la firma di un accordo tra le parti e il pagamento - entro venti giorni dall’accordo stesso e comunque entro il termine del 30 settembre 2023 - delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
La definizione inoltre, ricorda l’Agenzia, riconosce la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, come espressamente disposto dal comma 214.
Altro aspetto chiarito dalla circolare riguarda l’applicabilità della rinuncia agevolata, che può essere utilizzata solo in via alternativa alla definizione agevolata (commi da 186 a 204), non essendo possibile fruire di entrambi gli istituti definitori per uno stesso atto impositivo. Tuttavia, nei casi in cui il giudizio pendente in Cassazione interessi più atti impositivi, l’Agenzia ritiene ammissibile l’adesione del contribuente alla definizione automatica, ai sensi dei commi 186 e seguenti, con riferimento ad alcuni di essi, e la successiva definizione dell’intera pretesa residua mediante “rinuncia agevolata”. Il documento precisa inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite, concordando la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Con riguardo ai requisiti della rinuncia agevolata e al relativo procedimento, l’Agenzia chiarisce che si può far riferimento al comma 217 che richiama, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 390 cpc.
La circolare chiarisce anche i tempi entro cui è possibile effettuare la rinuncia. In particolare viene richiamato il comma 1 dell’articolo 390 del cpc secondo cui “La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale”. In base a tale disposizione la circolare n. 6/2023, paragrafo 6, ha precisato che “la trattazione dell’udienza precluda la possibilità di effettuare la rinuncia”. L’istituto si basa sull’avvenuta definizione fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio e, pertanto, dovrà riguardare sia il ricorso principale che quello incidentale eventualmente proposto da altre parti.
Per quanto riguarda i requisiti della rinuncia, la circolare richiama il comma 2 dell’articolo 390 cpc il quale richiede che la stessa si formalizzi tramite un atto firmato dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo avvocato se munito di mandato speciale.
Quanto agli effetti, la rinuncia in argomento si configura come causa di estinzione del giudizio. Tuttavia, l’istituto della rinuncia agevolata non appare propriamente sovrapponibile alla disciplina ordinaria della rinuncia (articolo 390 cpc).
Infatti la rinuncia agevolata, a differenza di quanto avviene nella rinuncia al ricorso per Cassazione, basandosi su una composizione ex lege del rapporto tributario, idonea a sovrapporsi alla situazione processuale, non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma costituisce una modalità di estinzione del giudizio disciplinata dalla legge. Quindi nell’atto è necessario fare espresso riferimento al presupposto della rinuncia, cioè all’accordo sulla pretesa tributaria.
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
Analisi della sentenza n. 10365 della Corte di Cassazione
Ministero dell’Interno – Circolare 3 ottobre 2024, n. 43347
Sentenza n. 20913 del 26 luglio 2024
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