Indicazioni sull’indennità parentale: aumentata dal 60% all’80% della retribuzione
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiVisto che per il dipendente in part-time verticale il congedo parentale primi 30 giorni non deve essere riproporzionato, si chiede se lo smart working sospende il congedo oppure è necessaria la presenza in servizio per sospenderlo e non conteggiare anche i giorni festivi compresi fra 2 periodi di congedo (es. lunedì martedì e mercoledì congedo, giovedì smart working, poi di nuovo congedo).
L’art. 62, c. 6, CCNL 16 novembre 2022 dispone: “(…) In presenza di rapporto a tempo parziale verticale o misto, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo (…)”.
Nelle Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche emanate dal Dipartimento della Funzione pubblica si legge: “Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge”.
Cioè, i giorni in cui il dipendente è in modalità lavoro agile sono equiparati a presenza in servizio.
Ne segue l’applicabilità delle disposizioni generali in materia di utilizzo del congedo parentale.
Pertanto, ai sensi dell’art. 45, c. 5, CCNL 16 novembre 2022: “5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”
Nel caso proposto ad esempio nel quesito, si utilizzano tre giorni di congedo per lunedì, martedì e mercoledì, il giovedì in lavoro agile è equiparato al rientro in servizio, il venerdì si utilizza un altro giorno di congedo.
26 luglio 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6139, sintomo n. 6246
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 135/2025
Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 6993/2025
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