Criteri di determinazione del rimborso per le attivita' svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport - Decreto 14 aprile 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiA seguito dell'assoluzione di un dipendente per il reato di cui all'art. 479 del c.p. in quanto non punibile per la tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), si chiede se le relative spese processuali siano rimborsabili ai sensi dell'art. 59 comma 2 del CCNL del 16/11/2022, oppure se le casistiche di "infondatezza della notizia di reato" o "il fatto non è previsto dalla legge come reato" debbano sussistere anche in caso di sentenza definitiva di assoluzione e non solo di archiviazione.
L’art. 59, c. 2, CCNL 16 novembre 2022 chiarisce che:
“2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d’interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall’ Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell’Ente (…)”.
Prescindendo dalla verifica del requisito del comune gradimento, che si dà per acquisita, in riferimento alla sussistenza di un possibile conflitto d’interesse, la Corte dei conti (del. S.R.C. Veneto n. 334/2013) ha a proposito affermato che: “(…) non esclude il conflitto di interesse l'assoluzione con la formula: “il fatto non costituisce reato” e che anche in caso di archiviazione è necessario accertare se la stessa escluda ogni profilo di responsabilità del dipendente (Ministero Interno, parere 21 aprile 2011)".
A maggior ragione, si ritiene che tale prudenza si debba applicare all’assoluzione per tenuità del fatto, la quale non esclude il conflitto di interesse.
Si rammenta anche che la Corte di Cassazione, nella recente sent. n. 5194/2023, giudicando a proposito del licenziamento di un dipendente pubblico dopo l’assoluzione dal processo penale per la particolare tenuità del fatto e proprio in relazione al reato di falso in atto pubblico, ha evidenziato che “la Corte territoriale ha escluso valenza vincolante all’assoluzione dell’odierna ricorrente -peraltro motivata con la particolare tenuità del fatto, e non per non averlo commesso, risultando quindi non smentita la materialità dei fatti medesimi, ed ha operato, come già aveva fatto l’Amministrazione, un’autonoma valutazione dei fatti”.
Ne segue che la chiusura del procedimento penale per assoluzione data la tenuità del fatto, non escludendo l’ipotesi di licenziamento, non può essere ritenuta vincolante anche per la decisione di rimborsare le spese.
Quest’ultima, infatti, presuppone una valutazione successiva all’estinzione del procedimento sull’eventuale conflitto di interessi tra dipendente e P.A. che nel caso del reato di falso in atto pubblico, comunque commesso, è tutt’altro che escluso.
Ciò è tanto più vero se l’Amministrazione abbia deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente.
In conclusione, posto che la lettera del contratto limita il rimborso a due fattispecie specifiche e non ad altre, si ritiene anche per le motivazioni sopra espresse che il rimborso delle spese legali vada valutato con particolare prudenza, una volta verificata l’assenza di conflitti di interesse.
26 luglio 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6141, sintomo n. 6248
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport - Decreto 14 aprile 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – 15 maggio 2025
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – Report seduta 15 maggio 2025
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